Attività commerciale di ristorazione in locali totalmente abusivi e privi di agibilità - obbligo amministrativo SUAP

Salve, volevo porvi il seguente quesito.
Opero in puglia. In seguito ad un esposto su un attività commerciale si è verificata la totale mancanza dell’agibilità e delle autorizzazioni edilizie dei locali dove si esercita l’attività, essendo edificato in assenza di autorizzazioni edilizie. L’attività è in possesso dell’autorizzazione commerciale da circa 30 anni e dell’autorizzazione sanitaria aggiornata anche di recente dal titolare dell’attività al sian per tramite dello sportello unico suap. Il sue ancora non ha emesso ordinanza di demolizione delle opere ma solo avvio del procedimento, inoltre la scoperta delle irregolarità da parte dell’amministrazione è avvenuta solo di recente in seguito ad un esposto. Pertanto vi chiedo se l’amministrazione comunale nelle vesti del SUAP è obbligato a chiudere l’attività di somministrazione in locali abusivi e in totale assenza di agibilità anche in assenza di ordinanza di demolizione ancora non predisposta dal dirigente sue? Qual’è il riferimento normativo a cui fare riferimento e la procedura da adottare per la chiusura dell’attività? E’ possibile revocare delle licenze per le difformità rilevate solo di recente? Vi è un legittimo affidamento da parte del conduttore e un onere del pubblico interesse da motivare per la sospensione/chiusura attività e revoca licenze?
grazie

Vedi il TAR Napoli 4448/2018 che riguarda proprio un’ordinanza del settore commercio. Certo che è che il presupposto dell’ordinanza di chiusura/sospensione deve appoggiarsi su un presupposto certo e opponibile di inagibilità:

… «secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere, con l’ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo ove fondato […] su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l’attività commerciale viene svolta (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, 14 ottobre 2011 n. 5537 e id., V, 8 maggio 2012, n. 5590). Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale (cfr. Cons. Stato, VI, 23 ottobre 2015, n. 4880) [….] Tale conclusione trova del resto riscontro nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e succ. mod., il cui art. 7, relativo agli esercizi di vicinato, nella parte rimasta in vigore dopo le modifiche e le abrogazioni apportate con il d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, impone al soggetto interessato il rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, oltre che di quelle relative alle destinazioni d’uso. In ambito regionale, poi, va tenuto presente l’art. 15 della legge della Regione Campania n. 1 del 9 gennaio 2014 e succ. mod. (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), che contiene una previsione analoga in riferimento, tra l’altro, all’apertura degli esercizi di vicinato, soggetti alla SCIA» (cfr. C.d.S., sez. V, 29 maggio 2018, n. 3212).

Vedi anche la 3693/2018, sempre del TAR Napoli dove si rammenta anche l’applicabilità dell’art. 17-ter, comma 3 TULPS.

Sull’eventuale resposnabilità della PA in merito di colpa in vigilando è difficile dare indicaizoni, tutto sarebbe da vedere in sede giudiziali scavando nei particolari

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Grazie per la risposta. Quindi vi è un obbligo amministrativo o è una facoltà dell’amministrazione emanare l’ordinanza di chiusura dei locali?
La legge regionale puglia all’ art. 39 comma 2 prevede :
“È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità”.
L’art. 20 (Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale) della LR 24/2015 e aggiornamento del 2018 riporta al comma 3:
3. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso.
La medesima dicitura era prevista già dalla legge 426/1971 art. 24, mentre l’art. 221 del RD del 1934 vietava l’uso degli immobili in assenza di agibilità.
Pertanto chiedo se il decorso del tempo permette la chiusura dell’esercizio e la revoca delle licenze o vi è un legittimo affidamento? Vi è un potere/dovere dell’Amministrazione Comunale?
grazie