A meno di norme regionali particolari, la prassi è quella di sommare le abilitazioni. Un esercente può svolgere “n” attività contemporaneamente ognuna delle quali avrà la sua abilitazione: è nella logica del SUAP. In alcuni casi, la legge detta delle semplificazioni. La somministrazione al domicilio del consumatore (nel gergo catering) è uno di questi. Vedi la tabella in allegato al d.lgs. n. 222/2016: altre attività di somm.ne – quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione.
Occorre, però, l’aggiornamento della notifica sanitaria ex Reg. CE 852/04.
Per fare altri esempi, vedi la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari da parte del ristoratore oppure la vendita tramite internet da parte dell’esercente in sede fissa.
Fai attenzione al concetto di “accessoria”. Un ramo d’azienda con un’organizzazione autonoma, sarebbe sottoposto ad abilitazione.
Seguiranno le comunicazioni in CCIAA per l’aggiornamento delle notizie amministrative ma questo è un altro aspetto