Attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali oggetto di accertamento di conformità in sanatoria

Buongiorno, ci troviamo davanti ad una situazione particolare e vorremmo un confronto con Voi…
Regione Toscana…
Durante l’istruttoria di una comunicazione di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande l’ufficio edilizia informava il SUAP che per i locali all’interno dei quali si svolge l’attività non risulta essere presente in archivio alcuna attestazione asseverata di agibilità.
A seguito di tale nota veniva comunicato ai soggetti interessati l’avvio del procedimento per la sospensione dell’attività consentendo la presentazione di documenti o memorie utili alla valutazione della situazione.
I soggeti interessati presentavano quindi una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato (ingegnere), dove viene indicato che “l’attività commerciale può svolgersi regolarmente in forma parziale, esclusivamente nei locali conformi ed autorizzati” poichè solo alcuni locali del fabbricato sono oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica a cui seguirà pratica edilizia per la regolarizzazione delle opere abusive e tali locali risultano “defilati” rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nonchè interdetti al personale ed ai clienti.
Ora, poichè la L.R.T. 62/2018 non tiene conto di agibilità “parziali” o cose simili ma si limita ad un più generico concetto di regolarità in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali (art. 48 comma 2), vorremmo capire meglio, confortati da un vostro parere, se nel caso descritto è possibile chiudere il procedimento favorevolmente alla ditta consentendo l’attività ad esclusione delle parti non regolari (comunque il fabbricato è unico ed identificato al NCEU con dati univoci) oppure è corretto comunque sospendere l’attività finchè il fabbricato non viene regolarizzato applicando le sanzioni previste all’art. 113 commi 3 e 4.
Ringrazio in anticipo per l’attenzione…
Saluti

Per la mia esperienza, posso dirti che è fattibile l’utilizzo delle sole parti agibili. In genere capita negli insediamenti artigianali/industriali in merito a qualche fabbricato non in regola che ricade nell’area produttiva (pergolati che sono diventati luoghi chiusi ecc.). Anche in codesto caso si può applicare la stessa chiave di lettura. Tuttavia, occorre verificare se le parti non agibili siano essenziali/necessariamente funzionali all’attività nel suo complesso. Quindi, in conclusione, è da vedere caso per caso andando nei dettagli.

Vediamo se qualche altro utente del forum ha esprienze dirette

Premesso che ogni caso è a sé e va valutato nella sua peculiarità, condivido la lettura di Mario.

L’art. 24 del DPR 380/2021 al comma 4 dispone che:
4. Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

A mio avviso una norma regionale inerente al settore commerciale (quale la l.r.T. 62/2018) non può disporre in materia edilizia qualcosa di diverso dal TUE.
Probabilmente il legislatore regionale non si è nemmeno posto il problema dell’agibilità parziale.

Sul tema vedi anche QUI

Ringrazio tutti per i contributi…