Attività educativo/ricreativo presso propria abitazione e suo resede

buongiorno
ci viene chiesto che procedimenti attivare per lo svolgimento di attività educativo/ricreativo presso il resede esterno, porticato ed eventualmente in un vano della civile abitazione.
L’attività verrebbe svolta da libero professionista con P.Iva per “altre attività paramediche indipendenti nca” e fatturata dallo stesso come "attività di gruppo per bambini " o “attività di promozione allo sviluppo”.
La proposta è quella di organizzare presso la propria residenza feste di compleanno per bambini e/o pomeriggi di laboratori per bambini offrendo i locali (giardino, portico coperto e una stanza al piano terra dell’immobile) per festeggiare il compleanno del proprio bambino con la possibilità (non obbligata) di svolgere attività laboratoriali/ricreative condotte dal libero professionista (neuropsicomotricista) o da altro libero professionista (fisioterapista). Cibo e bevande escluse dai servizi; il cliente può provvedere da se a portarle personalmente.

I quesiti sono i seguenti:

  1. si tratta di attività rientrante nella normativa regionale dei servizi all’infanzia LR 32/2002 e DPGR 41/R/2013 (autorizzazione) o di attività libera?
  2. quali requisiti deve rispettare?
    grazie
    Ufficio Suap

Mi sembra che abbia molte idee :blush:

Di fronte a questi progetti mi limito a fornire le chiavi di lettura. Comprendo che siamo in Toscana.

La necessità di un’autorizzazione come nido domiciliare sorge se il soggetto vuole avviare una struttura educativa: progetto pedagogico e progetto educativo / personale con requisiti professionali, ecc., in questo caso si applica il DPGR 41R/2013. Come indica la LR 32/02, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia. I servizi di custodia senza finalità educativa, sono servizi non disciplinati e, quindi, esenti da abilitazioni: da vedere caso per caso e da vedere se la civile abitazione è compatibile ma direi di no perché sono attività aperte al pubblico.

La civile abitazione può essere compatibile (anche qua da vedere in base alle regole urbanistiche comunali) per liberi professionisti che ricevono su appuntamento. Un conto è l’attività di impresa un conto è l’esercizio di una professione autonoma.

Se l’attività consiste in qualcosa di medico ed è strutturata, allora si va nel campo della struttura sanitaria. Due professionisti sanitari non medici (neuropsicomotricista e fisioterapista) anche se non danno vita a una struttura sanitaria, sono sottoposti a SCIA ai sensi della normativa regionale (DPGR n. 79R/2016 - legge regionale n. 51/2009) Vedi qua: TOSCANA - adeguamento studi medici e professioni sanitarie entro il 30/09/21