Attivita' motoria

Buongiorno, ci viene segnalata dalla ASL la pratica di attività motoria Crossfit, da parte di una associazione affiliata ASI ( associazione riconosciuta dal CONI).
Sulla base della LR 21/2015 ed in particolare Art. 1 c.2 e Art. 3, ci viene richiesta la SCIA di cui all’Art. 11 c. 1.
Nel nostro territorio, le associazioni affiliate CONI, non hanno mai presentato SCIA, e non sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione della 21/2015.
Come dobbiamo comportarci?

Hai toccato un punto dolente nel senso che la normativa regionale rappresenta qualcosa di incompiuto o, comunque, di poco chiaro. La ASL non è così dentro la materia da un punto di vista amministrativo. Puoi essere tu a spiegare le cose alla ASL. Colgo l’occasione per una sintesi ripresa da un post che ho scritto nel vecchio forum.

Prima faccio una premessa sulle casistiche. In sintesi (per la Toscana ma anche per altre regioni):

  • palestre afferenti a scuole - si applica il DM 18/12/1975 con le relative casistiche;
  • impianti sportivi aperti al pubblico (D.M. 18/03/1996) ove si svolgono manifestazioni “sportive” così come definite dagli elenchi CONI e come disciplinate dalle Norme CONI per l’impiantistica sportiva;
  • luoghi riabilitativi in cui esercita un medico o un professionista sanitario (fisiatria - fisioterapista) - vedi la materia delle strutture sanitarie - “medicina fisica e riabilitazione” (LR n. 51/09 e DPGR n. 79R/2016).
  • caso residuale: locali finalizzati alle attività motorio/ricreative non soggette alle norme di cui sopra alle quali si può applicare la LR 21/2015 e il DPGR 42R/2016 oppure niente se sono, ad esempio, i piazzali delle parrocchie dedicati al calcetto non regolamentare o giardinetti pubblici.

La LR n. 21/2015 definisce l’attività fisica come comprendete sia l’attività sportiva che quella ludico-motoria. Quando disciplina le procedure abilitative (art. 11) ci dice che sono soggetti a SCIA gli impianti e le strutture per l’esercizio dell’attività fisica. Tuttavia, la stessa disposizione (comma 2) afferma che nella SCIA è dichiarato il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (DPGR 42R/2016). Il regolamento riguarda ESCLUSIVAMENTE le palestre. Sul punto vedi il preambolo dello stesso DPGR:

Conformemente a quanto dispone la l.r. 21/2015 , il presente regolamento si limita a disciplinare le strutture in cui viene svolta attività ludico-motorio-ricreativa, a esclusione di quelle in cui è praticata attività sportiva, di natura agonistica e non agonistica, che resta regolata dalle normative delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), organismi confederati nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Ergo, ci sono le condizioni interpretative per affermare che gli impianti sportivi (quelli per discipline riconosciute) sono soggetti solo alle norme statali.
Ai sensi della DCN CONI n. 1379/2008 gli impianti sportivi si si distinguono:
a) impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle FSN e DSA;
b) impianti sportivi di esercizio, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all’agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive.

Le norme statali:

  • DM 18/03/96 e art. 80 TULPS se presenti spettatori in numero maggiore di 100 altrimenti art. 20 dello stesso DM. Per prassi (vedi chiarimenti MinInt), la tendenza è quella di applicarlo anche sotto le 100 persone. L’art. 20 del DM 18/03/96 si applica anche per impianti privi di spettatori.

Per le considerazioni sulla NON necessità dell’art. 68 TULPS per gli impianti, vedi:
Art. 121 REG. TULPS - abrogato nel 2012, disponeva:
Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all’autorità di pubblica sicurezza l’apposito regolamento del giuoco.

Art. 123 REG. TULPS - abrogato nel 2012 limitatamente al comma 2
1. Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
2. L’autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall’articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.

Inoltre, cosa più importante, si può citare l’art. 3 del recente d.lgs. n. 36/2021:

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA, SIA ESSA SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE O COLLETTIVA, SIA IN FORMA PROFESSIONISTICA O DILETTANTISTICA, È LIBERO.

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