Buongiorno, siamo in Toscana. Un comitato di quartiere intende organizzare, sulla piazza centrale della frazione, un’iniziativa con attività di baratto e vendita di usato (tipo svuotacantine) da parte di operatori non professionali che, evidentemente, non rientrano nella categoria hobbisty. La legge regionale 62/18 non specifica niente al riguardo e il nostro Comune non ha disposizioni regolamentari specifiche. Oltre alla richiesta di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, che tipo di pratica deve presentare il Comitato?
Sì, sicuramente non siamo di fronte alla ipotesi definita dalla LR come mercatino degli hobbisti (ora non professionisti). Quindi, se il comune vuole procedere, deve trovare una via alternativa. Forse ci saranno polemiche. Del tipo: il comune può organizzare solo i mercatini degli hobbisti ai sensi di legge e questo non lo è…
Tuttavia, anche se non regolamentata, puoi prevedere una delibera che ratifichi iniziative e dia mandato ai dirigenti di organizzare la cosa ai fini ambientali del riuso ecc. dettando limiti e modalità. Sul web trovi esempi di atti. Prima del 2020 la cosa era più facile potendo disporre dell’art. 180-bis del d.lgs. n. 152/2006.
Il comma 1-bis disponeva: 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
Nel 2020 l’art. 181-bis è stato abrogato. Resta, però, la discrezionalità amministrativa nel prevedere, ugualmente, una cosa del genere su suolo pubblico. Tutto dipende dalla motivazione.
Grazie mille dottore.
Vediamo se riusciamo a far capire la questione all’assessore…