Buongiorno, mi è stata presentata questa richiesta, ma mi trovo in difficoltà. Siamo in Toscana. Un signore dispone di un terreno di sua proprietà e vorrebbe fare vendita di generi alimentari, senza servizio assistito, utilizzando questo spazio e sistemandoci un mezzo mobile (food truck) o un chiosco (removibile). Vorrebbe poi attrezzare l’area per i clienti mettendo dei barbecue che gli stessi utilizzerebbero in autonomia. In che tipologia di esercizio si potrebbe inquadrare? e sarebbe fattibile?
Vi ringrazio
Chiosco/Punto Vendita su Area Privata: Normative e Procedure
CONTENUTO
Il commercio su area privata si distingue nettamente da quello su area pubblica, e questa distinzione è fondamentale per i dipendenti della pubblica amministrazione e i concorsisti pubblici che si occupano di gestione e autorizzazione di attività commerciali. In particolare, per avviare un’attività di vendita al dettaglio o all’ingrosso su area privata, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), come previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990.
Nel caso di chioschi o punti vendita situati su aree pubbliche, è richiesta una concessione comunale, generalmente della durata di 9 anni, rinnovabile. Il canone per l’occupazione del suolo pubblico viene stabilito attraverso una gara, e nel caso di un nuovo gestore che intenda mantenere un manufatto esistente, è previsto un indennizzo che può variare significativamente (es. €5.500 per manufatti di piccole dimensioni fino a €113.000 per strutture più complesse).
Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, è obbligatorio rispettare i requisiti di sorvegliabilità stabiliti dal D.Lgs 59/2010 (art. 64, comma 5) e dal DM 564/1992. Questi requisiti impongono che l’accesso al chiosco avvenga direttamente da una via pubblica, escludendo spazi privati comuni, come confermato da diverse sentenze del TAR e del Consiglio di Stato (TAR Campania 4773/2025; CdS 5002/2024; sent. 1395/2020).
Inoltre, è fondamentale ottenere le autorizzazioni necessarie per le utenze e per i manufatti, garantendo così la conformità alle normative vigenti.
CONCLUSIONI
La gestione di un chiosco o di un punto vendita su area privata richiede una conoscenza approfondita delle normative e delle procedure amministrative. È essenziale che i dipendenti pubblici e i concorsisti siano ben informati su questi aspetti per garantire un corretto svolgimento delle attività commerciali e per evitare problematiche legate a sanzioni o chiusure.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti della pubblica amministrazione e i concorsisti, la comprensione delle normative sul commercio su area privata e pubblica è cruciale. Essi devono essere in grado di fornire informazioni corrette e aggiornate ai cittadini, facilitando il processo di avvio delle attività commerciali e garantendo il rispetto delle leggi.
PAROLE CHIAVE
Commercio su area privata, SCIA, SUAP, concessione comunale, somministrazione, requisiti di sorvegliabilità, autorizzazioni.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 241/1990 - Norme in materia di procedimento amministrativo.
- D.Lgs 59/2010 - Codice del commercio.
- DM 564/1992 - Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande.
- TAR Campania 4773/2025 - Sentenza su requisiti di accesso.
- Consiglio di Stato 5002/2024 - Sentenza su spazi privati comuni.
- Sentenza 1395/2020 - Chiarimenti sui requisiti di sorvegliabilità.

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si determinerebbe un esercizio di vicinato oppure un esercizio di somm.ne in sede fissa (da vedere nei dettagli se reggerebbe la somm.ne non assistita). La questione più importante è la destinazione d’uso dei luoghi. Per una cosa del genere occorre la destinazione “commerciale”. Inoltre, vedi l’art. 3 del DPR 380/2001: sono nuove costruzioni l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro… Quindi, i mezzi sarebbero volumetria commerciale e, come tale, abusiva qualora fosse (com’è) in assenza di titolo edilizio.
Non entro nelle questioni della somm.ne assistita/non assitita e delle necessità abilitative igienico-sanitarie. le la somm.ne non assistita vedi qua: