Vedi la circolare:
circolare-mininterno-070524-15015.pdf (368,4 KB)
Mi pare che questo punto risolva i dubbi che erano stati sollevati da diversi utenti in merito alla possibilità di applicare il regime semplificato art. 38-bis ad eventi che si protraggono per più giorni:
Sicuramente è condivisibile la ratio della circolare di fronte a spettacoli “lottizzati” con evidenti fini elusivi. Al contrario, la PA competente può sicumente valutare l’applicabilità della SCIA per, ad esempio, rassegne estive patrocinate che si svolgono per due o tre sabati consecutivi. Le circolari non sono fonti del diritto. Il comune è la PA competente e può/deve interpretare la legge come tale. Resta inteso che le circolari di altre PA (come in questo caso) sono opinioni autorevoli da prendere con le dovute attenzioni.
Ciao,
quindi una rassegna estiva di due o tre mesi con varie attività, dalla somministrazione al teatro all’esibizione di cover band, è soggetto a licenza ex art. 68? Anche sotto 200 persone, con asseverazione del tecnico invece che CCV?
grazie
Paola
Butto giù delle considerazioni di principio.
L’art. 38-bis del DL 76/2020 attua una sorta di deroga procedimentale: quando uno spettacolo ha determinate caratteristiche va comunque in SCIA nonostante la normativa di settore preveda delle procedure autorizzatorie. Senza farla troppo lunga, sicuramente è una SCIA che abbraccia le valenze abilitative degli articoli 68 e 80 TULPS.
Ciò non esclude il fatto che continuano a sussistere determinate condizioni di esercizio (allargabili anche con regolamento comunale) per le quali si può applicare la SCIA in ogni caso.
Ad esempio, per spettacoli con capienza fino a 200 persone, l’art. 80 TULPS può (direi deve, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90) essere declinato con la SCIA asseverata ai sensi dell’art. 141, comma 2 del REG. TULPS.
L’art. 68 indica quando lo stesso diventa una SCIA ma, anche in questo caso, non è escluso che il comune, ai sensi della propria competenza nella materia della “polizia amministrativa” (vedi d.lgs. n. 112/98) possa prevedere una regola per la quale, ad esempio, lo spettacolo patrocinato, su area pubblica, con concessione di suolo pubblico già valutata come opportunità e già rilasciata, con deroga acustica già rilasciata, vada comunque in SCIA (art. 68) anche dopo la mezzanotte (pensa a Rimini o Riccione in agosto).
Rammenta che l’art. 68, concerne (sono sintetico) un interesse pubblico connesso con la verifica sull’opportunità di realizzare uno spettacolo (il luogo, le modalità, la durata) e con la verifica della moralità dell’esercente (requisiti morali TULPS). Comprendi, quindi, che per un evento su AAPP come quello descritto sopra, la verifica dell’opportunità è già stata effettuata.
Quanto appena detto, può riverberare anche nei confronti dell’art. 38-bis: Tizio o vati Tizi incaricati dal comune di realizzare un’unica rassegna teatrale estiva su area pubblica concernente più date con patrocinio, valutazioni di opportunità già effettuate, ecc… Sarebbe una mera ripetizione abilitativa con gli stessi allegati. Tutto è da vedere caso per caso…
Cosa diversa, e qui la circolare coglie nel segno, il caso di Tizio che fa una SCIA all’ultimo minuto per una serie di eventi in luogo privato tipo rave party.
Quanto detto non cambia se a margine dello spettacolo vi è, ad esempio, una sagra (somm.ne temporanea). Io parlo dello spettacolo.
Per approfondire puoi vedere vari post:
Se il ragionamento generale rimane nell’ambito delle possibilità concesse alla SCIA prevista dallo stesso art. 68 TULPS, a partire dalla modifica del 2013, in relazione ad eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, sappiamo che da tempo una parte della dottrina – e l’applicazione concreta di molti Comuni – hanno allargato le maglie della norma anche a manifestazioni che, mantenendo le medesime caratteristiche, si ripetono per più giorni.
Questo è stato possibile anche perché, sul punto in questione, non mi risulta che ci sia mai stata un’interpretazione operativa ed autorevole da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
La stessa cosa, però, non può dirsi per quanto riguarda invece la particolare procedura semplificata e temporanea che è stata prevista, sull’onda degli interventi funzionali alla ripresa dalla pandemia, dall’art. 38-bis del D.L. 76/2020, poi più volte modificato.
Su quella che deve essere l’applicazione univoca e corretta di questa specifica deroga è infatti intervenuta la recentissima circolare citata nel titolo di questo thread; per quanto riguarda l’applicazione della deroga prevista dall’art. 38-bis (e parliamo dunque di eventi che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti) l’opinione del Ministero mi pare inequivocabile: “sono da escludersi dal campo di applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni”.
Buongiorno a tutti, mi aggancio a questo post per approfondire un altro aspetto legato alla Circolare del Ministero dell’Interno. Mi riferisco al passaggio della circolare in cui vengono riepilogati gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’art. 38-bis del D.L. 76/2020, ed in particolare al punto 1 la tipologia dell’evento, "specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical…ove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva all’interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento ecc ecc "
Io continuo a pensare che un concerto (rock, dance, musica commerciale, ecc.) con presenza di 2000 persone non rientri nelle attività culturali ove il pubblico assiste in maniera passiva allo spettacolo e pertanto non si applichi il regime dell’art. 38-bis del D.L. 76 e che rientri nella competenza abilitativa art. 80 TULPS ed intervento della C.C.V.L.P.S.
Siamo d’accordo che le circolari ministeriali non siano fonti del diritto, ma sarebbe gradito un vs. parere sull’argomento.
Credo che la distinzione tra “spettacoli” e “trattenimenti” risalga addirittura ad un chiarimento contenuto nella circolare del Ministero dell’Interno n. 52 MI.SA. del 20 novembre 1982, che da allora è stata più o meno ripresa anche dalla dottrina:
“Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità e il buon costume (…). La differenza tra “spettacoli” e “trattenimenti” consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).”
Che le circolari non siano fonti del diritto è cosa risaputa, ma non vorrei che venisse sottovalutato il loro valore in ambito amministrativo.
Se il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, nella cui competenza rientra la materia trattata, sente la necessità di emanare una circolare per fornire a tutti gli uffici gerarchicamente dipendenti l’interpretazione da dare a una determinata disposizione di legge (e in questo caso si parla di “interpretazione autentica”) e per indicare a questi uffici cosa debbono fare per dare corretta applicazione al testo di legge (anche sotto l’aspetto della prevenzione e del controllo, trattandosi di “pubblica sicurezza”), come direttore, dirigente o funzionario della P.A. ci andrei piuttosto cauto prima di adottare un atto contrario alla circolare in questione…
Ovviamente sto ragionando come dovrebbe fare un dipendente della P.A. a cui è direttamente rivolta la circolare (che è un atto interno alla P.A.) e non da lettore esterno o da libero professionista del diritto (e, ad essere precisi, nemmeno da giudice amministrativo o penale).
Sono d’accordo Marco che la circolare è un’autorevole indicazione sulla ratio legale ma questa in commento resta un atto statale rivolto alle amministrazioni statali. La PA competente è il comune. La competenza ricade in ambito che afferisce alla “polizia amministrativa”. Lungi da me mettere in discussione l’autorevolezza della fonte ma gli esempi di circolari errate ci sono (anche la giurisprudenza a volte si lasci andare a considerazioni sulle circolari inappropriate). Tutto deve trovare sintesi in un’azione interpretativa ragionevole che tiene conto di variabili che possono essere anche locali
Vorrei solo evidenziare un aspetto che non dovrebbe essere dimenticato.
Poniamo il caso che un Comune, diversamente da quanto indicato nella circolare in questione, decida invece che la procedura semplificata ex art. 38-bis possa essere applicata, mediante la presentazione di una sola e unica SCIA, ad un evento articolato in più spettacoli, aventi ciascuno fino a 2000 partecipanti, che – pur svolgendosi tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente - si ripetono per più giorni.
Sappiamo che la suddetta procedura semplificata sostituisce anche il nulla osta ex art. 80 TULPS e quindi per tutti gli spettacoli in calendario il Comune in oggetto non convocherà la CCVLPS.
E poniamo il caso (solo a livello accademico, per carità…) che malauguratamente durante uno degli spettacoli successivi al primo avvenga un incidente. Come pensate che la vedano gli organi di controllo che sarebbero chiamati a verificare le eventuali responsabilità, in primis VVF e CC, ai quali è certamente diretta la circolare di cui parliamo?
o che sia un’unica SCIA o più SCIA (comunque SCIA), il probelma è il controllo in loco per la verifica di quanto dichiarato e le attività di gestione sicurezza da parte degli organizzatori.
Che poi la cosa potrebbe essere mutuabile dall’art. 141 ultimo comma del regolamento TULPS: eventi ricorrenti sempre uguali non necessitano di nuova verifica per due anni.
Come detto sopra, è sempre da vedere caso per caso e in base a come il Cumune sa declinare la cosa a livello procedurale
Contrordine! Sembra che il Ministero abbia cambiato idea: adesso sarebbe applicabile l’art. 38-bis anche per eventi che si protraggono per più giorni (vedasi Circolare del 17 luglio 2024 prot. n. 24547).
Ecco la nuova circolare del 17/07/24 che aggiusta il tiro in favore della SCIA comprensiva di più giorni. Ho evidenziato le parti di interesse:
Circolare luglio 2024 Regime_semplificazione_spettacoli_dal_vivo.pdf (191,2 KB)