Personalmente non sono d’accordo su questo punto. Ci sarà un motivo se né la norma nazionale di riferimento (DPR 235/2001) né la Tabella A del D.L.vo 222/2016 prendono in considerazione una differenza tra attività di somministrazione all’interno di circoli privati collocati in “zone tutelate” o in “zone non tutelate”…
Parliamo di attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali . Visto che “Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica ” , come recita l’art. 71 del Codice del Terzo Settore, mi domando che senso avrebbe una specificazione relativa alla collocazione o meno in “zona tutelata”.