Circoli non aderenti - regime amministrativo per avvio

Buongiorno dott. Maccantelli, cercando lumi sul forum ho trovato in questa risposta, il rinvio ad un linlk che non riesco ad aprire, lo incollo qui sotto:

Sono infatti in dubbio sulla disciplina dell’avvio per i circoli non aderenti. Sembrava pacificamente applicato il regime di semplificazione (art. 64 D.Lgs 59/2010) anche ai circoli non aderenti. Tuttavia con il Dlgs. 222/2016 la Tabella A sembra ribadire il regime autorizzatorio…
Può aiutarmi a chirire? Grazie mille

L’art. 64 del D.L.vo 59/2010 specifica però, nell’ultimo periodo del comma 2, che Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235”.
E l’art. 3 del DPR 235/2001 prevede un’autorizzazione per le attività di somministrazione svolte direttamente a favore dei propri associati da parte di circoli e associazioni NON ADERENTI ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale.
La Tabella A allegata al D.L.vo 222/2016 ha confermato questa peculiarità.

Grazie della risposta, in effetti mi sfuggiva il rimando al DPR 235/01 nell’art. 64 del Dlgs. 59/10 (ne capitano davvero pochi di circoli non aderenti).
Tuttavia il nostro sistema regionale di accettazione pratiche STAR (Toscana) tramite il portale AIDA, nell’inserimento della pratica di avvio di circolo non aderente, di default seleziona la SCIA (peraltro non modificabile).
Il Sistema propone l’autorizzazione per eventuali endoprocedimenti ma l’avvio della somministrazione del circolo è in SCIA…

Nel vecchio forum pubblicai una sintesi dopo gli ultimi aggiornamenti normativi. Risale al 2019 e riguarda la Toascana ma fa comodo anche altrove. Forse può essere ancora utile
Vedi:
Omniavis_somm.ne_circoli_modelli.pdf (131,4 KB)

Per quanto riguarda il vostro sistema di accettazione pratiche e la disciplina applicata nella Regione Toscana, non posso entrare nel merito.

Nella mia Regione (Lombardia) e con il portale di impresainungiorno.gov.it la pratica relativa all’avvio di un’attività di somministrazione annessa a circoli privati con caratteristiche non commerciali, NON ADERENTI ad Enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, è regolarmente finalizzata al rilascio di un’autorizzazione.
Nel suddetto sistema, inoltre, non viene presa in considerazione una distinzione tra collocazione in zone tutelate o in zone non tutelate, come d’altronde non fanno sia la norma nazionale di riferimento (DPR 235/2001) che la Tabella A del D.L.vo 222/2016.

Grazie dottore. Questro era il pdf che non riuscivo ad aprire, ed è davvero un ottimo supporto. Esaustivo, come sempre.
Buona giornata

A fare la differenza, mi pare di cpaire, è proprio la zona tutelata.
Grazie.
Buona giornata

Personalmente non sono d’accordo su questo punto. Ci sarà un motivo se né la norma nazionale di riferimento (DPR 235/2001) né la Tabella A del D.L.vo 222/2016 prendono in considerazione una differenza tra attività di somministrazione all’interno di circoli privati collocati in “zone tutelate” o in “zone non tutelate”…

Parliamo di attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali . Visto che “Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica , come recita l’art. 71 del Codice del Terzo Settore, mi domando che senso avrebbe una specificazione relativa alla collocazione o meno in “zona tutelata”.