Clausola sociale in affidamenti diretti di servizi

Anche per un affidamento diretto di servizi (importo sotto ai 40mila euro) ad alta intensità di manodopera è obbligatorio per la Stazione appaltante l’inserimento della clausola sociale a partire dai decreti semplificazioni?
E se è così: sono ammissibili delle deroghe? O la Stazione appaltante deve inserire la clausola anche al prezzo di non poter ruotare?
L’operatore economico è costretto ad assorbire tutto il personale o ha dei margini per giustificarne l’impossibilità per 41 Cost.?

Buonasera Cira.

Per rispondere ai tuoi quesiti, occorre evidenziare che:

  1. A seguito della modifica dell’art. 36 del codice, anche nel sotto soglia comunitaria la lex specialis di gara, negli affidamenti sotto soglia, dovrà essere integrata dalla c.d clausola sociale.
    Con la legge dell’11 settembre 2020 n. 120 di conversione del decreto semplificazioni, infatti, il legislatore è intervenuto nelle gare sotto soglia comunitaria con una modifica al codice dei contratti, ed in particolare all’art. 36, co. 1, ultimo periodo, dove si passa dalla facoltatività dell’utilizzo della clausola sociale, all’obbligo anche nelle procedure infra soglia.

  2. In merito al concreto ambito di applicazione, bisogna comunque sempre considerare quel costante orientamento giurisprudenziale che richiede un bilanciamento con la libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, e tale per cui l’obbligo di riassorbimento del personale imposto dalla clausola deve essere inteso in modo compatibile con l’organizzazione dell’impresa aggiudicataria , per rispondere al tuo quesito.
    Sulle condizioni e modalità di utilizzo della clausola sociale, è essenziale, comunque, tenere in considerazione le Linee guida ANAC n. 13, recanti “La disciplina delle clausole sociali” e i chiarimenti di cui al Comunicato del Presidente ANAC del 29 maggio 2019, che riportano indicazioni di rilievo in merito al concreto ambito di applicazione.

Lineeguidan.13_Del_.pdf (89,9 KB)

Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019 (1).pdf (98,7 KB)

Sul tema vedi:

Ed anche:

Buona lettura e buono studio

Simona

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Buongiorno, a mio modesto avviso, sicuramente il primo decreto semplificazioni ha inserito l’obbligo di estendere l’applicazione della clausola sociale anche nel cosiddetto “sottosoglia”.
Tuttavia da una parte l’art. 41 della Costituzione , dall’altra la Carta di Nizza all’art. 16 inducono necessariamente noi operatori a interpretare il dettato sulla clausola sociale.
Piu’ precisamente, la clausola (secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale) sarebbe da interpretare in modo elastico .
Il mantenimento del livello occupazionale del precedente appalto va contemperato con la libertà di impresa che prevede anche la possibilità per la quest’ultima di organizzare il servizio nel modo “migliore” rispetto alla propria organizzazione

Confermo, così come esplicitato al punto 2 della risposta al quesito. Ottima osservazione. Grazie