Codice Commercio Regione Puglia - L.R. 24/2015

Giugno 2019: ad un bar viene contestato l’art. 61, comma 3, L.R. Puglia 24/2015 per aver esercitato l’abusiva somministrazione sul suolo pubblico in assenza di autorizzazione comunale per occupazione del demanio e della prescritta notifica sanitaria ex Reg. Ce n. 852/2004. Il Suap o altro Ufficio/Organo era tenuto ad applicare la chiusura immediata prevista dallo stesso 3° comma in aggiunta alla sanzione pecuniaria ivi prevista? Inoltre erano applicabili gli artt. 17 ter e 17 quater del Tulps come prescritto dal comma 11 dello stesso articolo ? Se sì, sono ancora applicabili tali sanzioni essendo trascorsi oltre due anni? A chi segnalare eventualmente le indebite omssioni? Posso, ancorchè tardiamente fare segnalazione alla Questura competente e/o alla Regione in relazione all’elusione degli artt. 17 ter e 17 quater Tulps ?

Ho qualche dubbio… butto giù qualche spunto

Da quello che comprendo, l’esercente era/è un BAR già in possesso di abilitazione. Il fatto “contra legem” riguarda solo l’occupazione abusiva del suolo pubblico. In altre parole, l’esercente ha ampliato su area pubblica, senza concessione, la superficie di somministrazione.

A parere mio, interpretando il fin troppo semplice art. 61 della LR citata, sarebbe più ragionevole applicare il comma 6 in relazione all’art. 39. La cosa è sicuramente dubbia, ma trovo non ragionevole sanzionare allo stesso modo chi esercita in modo del tutto abusivo e chi effettua un mero ampliamento della superficie di somministrazione senza presentare una SCIA per ampliamento. Questo anche in funzione dell’applicazione della chiusura coattiva ex art. 17-ter TULPS: al più sarebbe da chiudere la parte ampliata.

Sui termini, se il verbale è stato notificato nei termini, la possibilità di adottare l’ordinanza di ingiunzione si prescrive in 5 anni dal fatto, quindi, in teoria, sarebbe ancora possibile.

In conclusione, io agirei più sulla mancanza della concessione che con gli artt. 17-ter e 17-quater.

Sulla notifica sanitaria non sono d’accordo. Deve essere presentata nuova notifica se Tizio varia sostanzialmente l’attività nel senso muta/aggiunge una tipologia produttiva. Se il BAR è già dotato dio notifica, il fatto che aumenti la sup. di somm.ne non determina una nuova notifica ma solo l’aggiornamento del piano di autocontrollo.

Buongiorno. Se l’occupazione riguarda un sito diverso perché si deve parlare di ampliamento e non di una nuova occupazione abusiva a se stante?

In effetti la superficie abusivamente utilizzata è circostante il bar, sebbene una parte di demanio pari ad un terzo del complessivo concesso non ha contiguità fisica con l’esercizio, per cui condividerei l’ipotesi dell’abusivo ampliamento della superficie di somministrazione.

Tuttavia è necessario precisare che la Notifica sanitaria in possesso del bar vale solo per la somministrazione al banco, mentre l’autorizzazione comunale stagionale ottenuta per il bimestre luglio - agosto dell’anno precedente/successivo prevede soltanto l’asporto, non so se l’abusiva somministrazione configura una mutazione determinante dell’attività commerciale.

Propendendo per la soluzione meno severa e più EQUA, ossia la CHIUSURA dell’area abusivamente utilizzata senza titolo, unitamente al prescritto sequestro delle attrezzature utilizzate su quel luogo, resta il fatto che il Comune non avrebbe applicato alcuna di queste misure, sebbene sembrerebbe aver avuto notizia della grave violazione accertata, ossia quella dell’art. 61, comma 3, L.R. 24/2015, in un momento successivo al rilascio della nuova Autorizzazione stagionale per l’estate 2019, mai revocata .

Il dubbio perciò rimane: considerato che le suddette misure sono prescritte obbligatoriamente dalla legge e sarebbero ancora applicabili, quale Organo dovrebbe essere interpellato per sopperirvi ? Regione, Prefettura, Questura o altri ? Sono concretamente applicabili nel quinquennio decorrente dalla data di contestazione della violazione?
Grazie