Commercio in sede fissa - Affitto di ramo d'azienda senza titolo abilitativo originario

Buonasera, pongo alla Vostra attenzione la seguente questione.
Un’impresa comunica il subingresso per affitto di ramo d’azienda in un esercizio di vicinato. Agli atti dell’ufficio non risulta alcuna autorizzazione o SCIA per tale attività in capo al soggetto cedente. L’atto notarile relativo all’affitto del ramo d’azienda non cita alcun titolo abilitativo, descrivendo il ramo d’azienda come un complesso di locali, impianti, attrezzature, dotazioni, ecc. avente come destinazione d’uso l’esercizio dell’attività commerciale (in sostanza, secondo la definizione di azienda data del codice civile). Si chiede in primis se per la cessione o per l’affitto del ramo d’azienda sia necessario che l’azienda sia attiva in capo al cedente (e quindi assistita da un titolo abilitativo quale un’autorizzazione o una SCIA per l’attività commerciale, anch’esso ceduto con il complesso dei beni aziendali), o se sia configurabile la cessione o l’affitto dell’azienda come complesso di beni aziendali non accompagnati da un titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita.
Ammessibile quest’ultimo caso, si chiede quindi se sia corretto far presentare al cessionario non già una comunicazione di subingresso (non collegabile ad alcun titolo abilitativo preesistente), bensì una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, giacchè il cedente non cede un’impresa operativa ma solo un complesso di beni aziendali.
Grazie per l’attenzione, come sempre.

La fase regolata dal diritto privato è un fatto dal quale deriva il c.d. subingresso amm.vo. Tizio può vendere a Caio l’azienda anche se questa è priva di abilitazioni amministrative ed è ancora in fase embrionale. Se il notaio ha individuato l’oggetto del contratto così come definito dalle parti allora non metterei bocca sulla fase privata. Tuttavia dal lato amministrativo, se non è rilevabile un titolo abilitativo già in possesso dell’azienda, il quale sottende le positive verifiche amministrative circa i requisiti per l’esercizio dell’attività, non può concretizzarsi la sostituzione soggettiva in quel titolo (comunque fatta salva la verifica dei requisiti soggettivi). In sintesi, la PA deve considerarlo un avvio attività e non una mera “comunicazione” di subingresso: occorre fare le verifiche amm.,ve che si fanno per l’avvio ex novo.

Per altri aspetti vedi anche qua:

Grazie, per la risposta.
Non sarebbe più opportuno intervenire con provvedimento sulla comunicazione di subingresso, e farsi ripresentare una SCIA dal cessionario che, di fatto, con il contratto si è visto immettere nel possesso dei soli beni utili ad esercitare l’azienda ma non in un titolo abilitativo?

Sì. Non ero entrato nel discorso sulle modalità operative ma la comunicazione di subingresso può essere dichiarata improcedibile/irricevibile dato che manca un presupposto abilitativo a monte: da un punto di vista amministrativo si tratta di avvio attività ex novo quindi occorre la relativa procedura