Compiti e responsabilità del SUAP

Volevo porre alcune domande relative al SUAP:

  1. in caso l’autorizzazione fosse a carico di un ente diverso dal SUAP chi deve adottare il provvedimento finale? Chi esprime il parere tecnico (come ad esempio ASL ) o il SUAP?
    2)Per quanto concerne le pratiche il SUAP deve controllare se ci vuole una SCIA o una autorizzazione? Cioè il SUAP ha funzioni di vigilanza sul tipo di pratica richiesta oppure accetta e non controlla se ci vuole o una SCIA oppure una autorizzazione (penso alle attività commerciali)
    3)In caso ci fossero delle SCIA vanno controllate a campione?
  2. Nel caso in cui vengano allegati dei documenti che devono essere inviati ad altri enti, il SUAP controlla che sia stata allegata tutta la documentazione o provvede a richiedere eventuali aggiunte l’ente chiamato a esprime pareri?
    Grazie a chi risponderà.
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È difficile rispondere con esattezza alle tue domande. Il SUAP non è stato mai compreso totalmente.

Potrei iniziare con il dire che il SUAP è l’autorità precedente risposabile del procedimento e del coordinamento con i servizi competenti. Il SUAP non è un PA competente ma è un modello procedimentale di semplificazione e coordinamento. Già il d.lgs. n. 112/98, norma delega per il primo SUAP, parlava di un’unica struttura responsabile dell’intero procedimento.

Copio/incollo un post che ho scritto qualche tempo fa

SUAP non assorbe competenze e, in teoria, non ne ha nessuna. Forse, fin dal principio, è stato un errore attribuire ai Comuni l’attivazione del SUAP. Questo ha portato molte amm.ni a snobbare il SUAP perché considerato come “cosa” comunale: sportelo unico sì’ ma solo per gli aspetto comunali. Vedi anche oggi le soprintendenze con l’autorizzazione art. 21, vedi le motorizzazioni, vedi le questure, ecc. Il SUAP è snobbato.

Solo dal 2016, con il decreto “madia” alcune procedure passano dal SUAP (imprese pulizie, autoriparatori) quando è dal 2010 che vigerebbe l’obbligo per qualsiasi procedura. Il decreto 222/2016 (madia) non è innovativo ma ricognitivo (e solo in modo parziale).

A parere mio, per comprendere il SUAP, è utile immaginarlo come se fosse stato attuato quale ente autonomo (e avrebbe potuto essere così). Un ente autonomo equidistante da ogni amministrazione, Comune compreso, con proprie sedi e propri uffici. Il SUAP, infatti, dovrebbe svolgere un ruolo di terzietà nel gestire, come dice la C.Cost. (376/02) “il procedimento dei procedimenti”: il SUAP è solo un modello procedimentale deputato a interfacciarsi con l’imprenditore (come fosse un’agenzia pubblica a garanzia del rispetto delle regole procedurali). È il front-office di ogni altra PA.

La scelta, comprensibilmente, è stata quella di affidare ai comuni l’istituzione del SUAP (la sussidiarietà verticale andava di moda) ma questo lo ha un po’ condizionato. Molti comuni hanno dato al SUAP anche delle competenze “sostanziali”, vedi il caso diffuso del servizio commercio / turismo: stesso dirigente. Va da sé che l’unico dirigente non possa chiedersi e rilasciarsi atti endo-procedimentali. Quindi, a parte le competenze comunali che sono state incentrate su un unico dirigente che regge anche il SUAP, per il resto rimangano intatte tutte le altre competenze di amm.ne attiva relativamente agli altri servizi comunali e, necessariamente, alle altre amministrazioni diverse dal comune. Da questo punto di vista, anche la legge 241/90 avrebbe dovuto essere affinata dettando delle regole ad hoc per disciplinare, come dice la c.cost. il procedimento dei procedimenti. Come ho accennato prima, un conto è la competenza, chiamiamola, “sostanziale”, e un conto è la competenza, chiamiamola, “procedurale” SUAP.

Puoi vedere la sentenza costituzionale 376/2002 e il TAR Abruzzo 134/2018.

A margine di questo, prassi vuole, quindi, che il SUAP si debba fermare alle verifiche formali sulla completezza documentale. Nel merito della pratica (SCIA / comunicazione / autorizzazione), c’entra la PA competente o il servizio comunale competente. La PA competente, una volta terminata l’istruttoria comunica con il SUAP e questo è l’unico organo competente per notificare gli atti al privato.

Per le sanzioni lascerei la verbalizzazione agli agenti e l’adozione dell’ordinanza di ingiunzione alla PA competente (quella che incassa la somma)

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Ringraziandola per la cortese risposta. Le porto alcune mie deduzioni che se vuole può confermare oppure negare:
1)Il SUAP non rilascia autorizzazioni poichè è un ufficio solo preposto (e direi l’unico) a comunicare a chi presenta l’istanza,
2) il SUAP non entra sulle questioni tecniche delle pratiche (SCIA, autorizzazioni, etc) ma controlla solo che la documentazione allegata alla domanda ci sia tutta,
3)l’autorità competente che rilascia l’autorizzazione deve comunicare il provvedimento al SUAP il quale notifica il tutto al privato.
Spero di aver dedotto bene, saluti.

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E’ condivisibile. Con la precisazione che il SUAP è l’unico ufficio deputato a rilasciare il provvedimento finale. A volte è un provvedimnto complesso costruito alla fine di una conferenza di servizi. In questo caso dovrà coordinare maggiormente la fase di rilascio.
In ogni caso, se l’atto finale del servizio comptente non ha i contenuti tipici dell’autorizzazione come ad esempio, l’autorità alla quale ricorrere o ppure è carante di motivazione giuridica, allora deve “confezionare meglio” il provvedimento finale

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Volevo porre se non sono di troppo due domande:
-dove posso trovare una guida in cui viene spiegato a chi trasmettere le pratiche?
-inoltre, dove posso trovare un preciso vademucum per svolgere il controllo formale sulle pratiche?
Saluti.

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