È difficile rispondere con esattezza alle tue domande. Il SUAP non è stato mai compreso totalmente.
Potrei iniziare con il dire che il SUAP è l’autorità precedente risposabile del procedimento e del coordinamento con i servizi competenti. Il SUAP non è un PA competente ma è un modello procedimentale di semplificazione e coordinamento. Già il d.lgs. n. 112/98, norma delega per il primo SUAP, parlava di un’unica struttura responsabile dell’intero procedimento.
Copio/incollo un post che ho scritto qualche tempo fa
SUAP non assorbe competenze e, in teoria, non ne ha nessuna. Forse, fin dal principio, è stato un errore attribuire ai Comuni l’attivazione del SUAP. Questo ha portato molte amm.ni a snobbare il SUAP perché considerato come “cosa” comunale: sportelo unico sì’ ma solo per gli aspetto comunali. Vedi anche oggi le soprintendenze con l’autorizzazione art. 21, vedi le motorizzazioni, vedi le questure, ecc. Il SUAP è snobbato.
Solo dal 2016, con il decreto “madia” alcune procedure passano dal SUAP (imprese pulizie, autoriparatori) quando è dal 2010 che vigerebbe l’obbligo per qualsiasi procedura. Il decreto 222/2016 (madia) non è innovativo ma ricognitivo (e solo in modo parziale).
A parere mio, per comprendere il SUAP, è utile immaginarlo come se fosse stato attuato quale ente autonomo (e avrebbe potuto essere così). Un ente autonomo equidistante da ogni amministrazione, Comune compreso, con proprie sedi e propri uffici. Il SUAP, infatti, dovrebbe svolgere un ruolo di terzietà nel gestire, come dice la C.Cost. (376/02) “il procedimento dei procedimenti”: il SUAP è solo un modello procedimentale deputato a interfacciarsi con l’imprenditore (come fosse un’agenzia pubblica a garanzia del rispetto delle regole procedurali). È il front-office di ogni altra PA.
La scelta, comprensibilmente, è stata quella di affidare ai comuni l’istituzione del SUAP (la sussidiarietà verticale andava di moda) ma questo lo ha un po’ condizionato. Molti comuni hanno dato al SUAP anche delle competenze “sostanziali”, vedi il caso diffuso del servizio commercio / turismo: stesso dirigente. Va da sé che l’unico dirigente non possa chiedersi e rilasciarsi atti endo-procedimentali. Quindi, a parte le competenze comunali che sono state incentrate su un unico dirigente che regge anche il SUAP, per il resto rimangano intatte tutte le altre competenze di amm.ne attiva relativamente agli altri servizi comunali e, necessariamente, alle altre amministrazioni diverse dal comune. Da questo punto di vista, anche la legge 241/90 avrebbe dovuto essere affinata dettando delle regole ad hoc per disciplinare, come dice la c.cost. il procedimento dei procedimenti. Come ho accennato prima, un conto è la competenza, chiamiamola, “sostanziale”, e un conto è la competenza, chiamiamola, “procedurale” SUAP.
Puoi vedere la sentenza costituzionale 376/2002 e il TAR Abruzzo 134/2018.
A margine di questo, prassi vuole, quindi, che il SUAP si debba fermare alle verifiche formali sulla completezza documentale. Nel merito della pratica (SCIA / comunicazione / autorizzazione), c’entra la PA competente o il servizio comunale competente. La PA competente, una volta terminata l’istruttoria comunica con il SUAP e questo è l’unico organo competente per notificare gli atti al privato.
Per le sanzioni lascerei la verbalizzazione agli agenti e l’adozione dell’ordinanza di ingiunzione alla PA competente (quella che incassa la somma)