Concerto musicale

Buongiorno,
un’associazione sta promuovendo un concerto a ingresso libero, sotto le 200 persone ed entro le 24, in pubblica piazza, con palco, sedie e amplificazione.
Quali sono gli adempimenti (oltre alla richiesta di suolo pubblico) che deve presentare al Comune?
Grazie in anticipo,

In generale, cercando di essere sintetici, anche se si tratta di spettacolo aperto al pubblico, si può escludere la necessità delle autorizzazioni per il “pubblico spettacolo” ai sensi degli articoli 68 e 80 TULPS. Senza entrare troppo nei dettagli, da un punto di vista soggettivo potrebbe mancare l’aspetto dell’esercizio professionale (art. 68) e potrebbe mancare, da un punto di vista oggetto, un luogo circoscritto (strutture di contenimento del pubblico anche solo sedie / varchi accesso) che sottenda la verifica di agibilità (art. 80 TULPS). L’ipotesi, in questo caso, da un punto di vista tecnico, può essere ricondotta al titolo IX, terzo comma, del DM 19/08/1996:

Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.

Se, invece, vi sono anche solo delle sedie per gli spettatori, la fattispecie entra nel campo applicativo dell’art. 80 a prescindere dall’applicabilità o meno dell’art. 68. Sotto le 200 persone può il titolo abilitativo ex art. 80 TULPS può essere una SCIA asseverata.

A maggior ragione se la cosa rientra nelle condizioni di cui all’art. 38-bis del DL n. 76/2020 (per ora applicabile fino al 31/12/24). Ai sensi di questo articolo, da un punto di vista procedurale, quando occorrono 68 e/o 80 TULPS, si applica la SCIA asseverata quando lo spettacolo ha determinate caratteristiche. In sintesi, eventi che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti e che riguardino spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical.

Relativamente alla connessione fra art. 68 TULPS e professionalità, vedi qua:

Credo proprio che nel tuo caso si possa escludere la necessità dell’art. 68/69 TULPS

Sulla questione dell’art. 80 TULPS vedi qua:


A margine puoi vedere il discorso sulla safety e security: Relazione safety and security per convegni e dibattiti

e il discorso sull’impatto acustico da declinare secondo la legge 447/95 e relativa normativa regionale. Alla fine credo che occorra un’autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

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Buonasera, mi aggancio a questo argomento per un’esigenza simile. Nel mio caso il concerto non sarebbe in piazza ma in un parco pubblico, gratuito e con libero accesso. Nessuna struttura di stazionamento per il pubblico e nessuna delimitazione, nemmeno le sedie in quanto si prevede che le persone che intervengono siedano eventualmente a terra o stiano in piedi. Però nel mio caso durante l’evento sarebbe presente anche uno spazio di somministrazione bevande anche quello non recintato, fisicamente una postazione in una zona per somministrazione bevande ma senza tavoli sedie o altro. A mio avviso non vedo applicabile l’art. 80 TULPS mancando le strutture per il contenimento del pubblico. Sarei orientato ad applicare il titolo IX, terzo comma, del DM 19/08/1996. Ritieni eventualmente applicabile la SCIA ex art. 38-bis del DL n. 76/2020? Con la somministrazione presente la escluderei.
Chiaramente farei redigere il piano S&S con addetti prevenzione incendi vista la presenza del palco e delle attrezzature musicali e gli altri documenti necessari e previsti.
Grazie

Salve, mi aggancio a questo quesito in quanto un evento con caratteristiche simili avrà luogo anche nel ns. comune nel mese di settembre. In particolare ha sollevato la mia curiosità il quesito in merito all’applicabilità della SCIA ex art. 38-bis del DL n. 76/2020 in presenza di attività di somministrazione.
Gli spettacoli di musica, danza , teatro ecc, soggetti all’applicazione dell’art. 80 TULPS che prevedono anche attività somministrazione di alimenti e bevande, sono da escludere dall’applicazione dell’art. 38-bis ? Il dubbio sorge in quanto la circolare ministeriale del 7 maggio 2024 parla di "specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo… " ecc ecc, quindi si chiede se l’attività collaterale di somministrazione possa modificare la natura di questi eventi ed escluderli dal campo di applicazione della SCIA semplificata.

Sono cose differenti ed andranno trattate separatamente:

  • se ne ha i requisiti, il solo pubblico spettacolo potrà seguire quanto previsto dall’art. 38-bis;
  • l’attività di somministrazione temporanea seguirà invece quanto previsto dalla disciplina regionale in materia.

Mi pare opportuno invece che la relazione di safety & security consideri l’intero evento nel suo complesso.