Controlli ex Art. 80 affidamento diretto sotto 40.000 euro

Buongiorno. Ho un po’ di confusione sulle modalità di espletamento dei controlli ex art. 80 nel caso di affidamento diretto.
Con lo sblocca cantieri, se non ricordo male, si era di fatto semplificato l’operato della PA esonerandola dal controllo sui requisiti ex art. 80 posti in capo al gestore della piattaforma MePa e imponendo soltanto il controllo dei requisiti tecnico-professionali ed economico finanziari.
È ancora oggi così?
Nel caso di affidamenti diretti,nello specifico, sotto i 40.000 euro senza consultazione di più operatori, tramite MePa, eccetto il DURC, occorre controllare/acquisire altro? Antimafia, casellario ginformatico, carichi pendenti etc? Si può affidare prescindendo da ogni controllo sui requisiti ex art. 80?
Inoltre, qualcuno saprebbe indicarmi dove trovare un riassunto check list dei controlli da effettuare in base al valore dell’appalto?
Ne approfitterei infine per chiedere se c’è qualche lezione specifica a riguardo nel catalogo omniavis da acquistare.

Ringrazio per la disponibilità.

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I controlli devono comunque essere espletati dalla Stazione appaltante, a prescindere, in quanto le richiamate verifiche della piattaforma sugli Operatori Economici sono espletate all’atto dell’iscrizione su Acquistinretepa ovvero all’affidamento della convenzione.

Molte fattispecie di modifica ai requisiti, tali da inficiare l’affidabilità dell’operatore economico, che insorgano successivamente a queste fasi, non saranno monitorate ed accertate dalla piattaforma stessa, pertanto sarà compito della S.A. eseguire i controlli di rito, che rimangono i medesimi.

E’ comunque sempre utile distinguere le tipologie di strumento di acquisto reso disponibile su piattaforma Acquistinretepa: laddove le Convenzioni risultano maggiormente monitorate, sicuramente l’acquisto diretto da catalogo del singolo operatore economico o libero mercato non potrà mai garantire l’affidabilità dell’impresa fornitrice in assenza di controlli.

L’art 36 del CODICE APPALTI (vedi sotto) avrebbe introdotto una novità importante … ma DI FATTO il MEPA non restituisce conferma dell’avvenuto controllo a campione degli operatori iscritti, quindi il sistema NON è operativo.

https://www.sentenzeappalti.it/2021/07/07/verifica-dei-requisiti-per-le-gare-mepa-e-controllo-a-campione-nuovo-parere/

https://www.quotidianolegale.it/appalti-i-controlli-nella-piattaforma-mepa-consip/

il Mit con il parere 845, il comma 6 bis dell’art. 36 del Codice, recita: «Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici (…)».

Quindi, ha concluso il Mit, per quanto riguarda i mercati elettronici è il titolare della piattaforma che svolge i controlli ex art. 80 e la singola stazione appaltante ha mera facoltà di compiere propri controlli.

TUTTAVIA A TALE POSIZIONE NON E’ SEGUITO L’AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA,

LE PIATTAFORME REGIONALI IN GENERALE NON HANNO QUESTO SISTEMA DI VERIFICA

CIRCA L’AFFIDAMENTO DIRETTO senza preventivi (che sconsiglio):
https://www.sentenzeappalti.it/tag/affidamento-diretto/


  1. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.
(comma sostituito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, poi così modificato dall’art. 53, comma 5, lettera b), legge n. 108 del 2021)

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
(comma introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)

Grazie Dottore, per la completezza e l’esaustività della risposta.
Avrei un ultima domanda in merito al rapporto tra gli strumenti messi a disposizione dal MePa, in particolare la Trattativa Diretta o anche l’ordine di acquisto, e le tempistiche in cui effettuare i controlli.
Se ad esempio viene creata una trattativa diretta e la stazione appaltante giunge ad un accordo, i controlli vanno eseguiti prima di chiudere il tutto sul MePa?
Ci sono atti successivi da compiere nel caso in cui si chiuda un OdA?
Da quel che ho capito con l’OdA in particolare tutto finirebbe con l’invio dello stesso.
Nel caso di trattativa diretta, invece, una volta che si è giunti ad un accordo, come si procede ? e come si articola in questo caso il controllo dei requisiti?
La saluto e la ringrazio cordialmente.

L’ODA è uno strumento elettronico che non riguarda l’aspetto giuridico. Per chiudere un ODA occorre fare ed approvare una DETERMINA A CONTRARRE (lo stesso vale per la trattativa diretta).

Alla base ci devono essere provvedimenti amministrativi che non sono gestiti dal MEPA e che sono il presupposto per chiudere una trattativa o un oda