L’art 36 del CODICE APPALTI (vedi sotto) avrebbe introdotto una novità importante … ma DI FATTO il MEPA non restituisce conferma dell’avvenuto controllo a campione degli operatori iscritti, quindi il sistema NON è operativo.
https://www.sentenzeappalti.it/2021/07/07/verifica-dei-requisiti-per-le-gare-mepa-e-controllo-a-campione-nuovo-parere/
https://www.quotidianolegale.it/appalti-i-controlli-nella-piattaforma-mepa-consip/
il Mit con il parere 845, il comma 6 bis dell’art. 36 del Codice, recita: «Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici (…)».
Quindi, ha concluso il Mit, per quanto riguarda i mercati elettronici è il titolare della piattaforma che svolge i controlli ex art. 80 e la singola stazione appaltante ha mera facoltà di compiere propri controlli.
TUTTAVIA A TALE POSIZIONE NON E’ SEGUITO L’AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA,
LE PIATTAFORME REGIONALI IN GENERALE NON HANNO QUESTO SISTEMA DI VERIFICA
CIRCA L’AFFIDAMENTO DIRETTO senza preventivi (che sconsiglio):
https://www.sentenzeappalti.it/tag/affidamento-diretto/
- Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.
(comma sostituito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, poi così modificato dall’art. 53, comma 5, lettera b), legge n. 108 del 2021)
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
(comma introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)