Quello che più mi stupisce, dopo l’approvazione e quindi l’entrata in vigore del D.L.vo 12 luglio 2024, n. 103 (“Semplificazione dei controlli sulle attività economiche…”), è il silenzio generale di tutta la dottrina (non mi risultano interventi in merito) che dovrebbe commentare e – se possibile – aiutare nell’interpretazione della norma in questione.
Ma veramente non hanno capito che le novità introdotte vanno ben oltre al campo dei “grandi controlli” sulle attività economiche e investono invece una miriade di materie aventi una ricaduta molto più comune ed ordinaria?
Siccome l’art. 1 del decreto specifica che non rientrano nel suo ambito di applicazione solo i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, se ne deduce che TUTTI I CONTROLLI su attività economiche relative alle altre materie ne sono invece coinvolti: ambiente, commercio, edilizia, codice della strada, regolamenti comunali vari, ecc. ecc.
Tanto per fare un paio di esempi:
- La circolazione di un autocarro intestato ad un’impresa edile o di un autobus di titolarità di un’impresa di trasporto di persone rientra dell’ambito della loro attività economica, ovvero dell’attività che consiste nella produzione e nell’offerta di beni e servizi sul mercato? Credo che qualunque avvocato non avrebbe difficoltà a sostenere di sì. Ciò vuol dire che se viene accertato che tali veicoli stanno circolando in mancanza della prescritta revisione periodica (art. 80 CdS) l’organo di controllo deve procedere con una diffida a regolarizzare la situazione, cosa che porterebbe all’estinzione della violazione (cosa invece impossibile se la medesima violazione è commessa da un privato cittadino).
- La realizzazione di un intervento edilizio in mancanza di CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) è soggetta alla sanzione di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. Se il medesimo intervento irregolare viene accertato quanto è ancora in corso di esecuzione nell’ambito di un’attività economica, si deve quindi procedere a diffida a regolarizzare la situazione presentando una CILA tardiva, cosa che porterebbe all’estinzione della violazione. Se invece lo esegue un privato in economia, nonostante la presentazione di una CILA tardiva è comunque obbligato a pagare la sanzione, sebbene ridotta di due terzi.
L’enorme mole di norme che interessano le attività economiche si ripercuote poi su quanto previsto dal quinto comma dell’art. 2 del decreto in questione, laddove introduce il nuovo art. 23-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
«23-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche). - 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.
2. L’elenco di cui al comma precedente è aggiornato almeno a cadenza triennale.»
E qui un commentatore non sa più se ridere, se piangere o se aspettare con trepidazione di vedere se-come-quando le pubbliche amministrazioni ottempereranno a tale obbligo…