Corte Costituzionale, Sentenza n. 106/2021, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Abruzzo, legge di stabilità regionale 2020, modifiche delle leggi regionali n. 16 del 2009 e n. 49 del 2012 si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020,
La Corte dichiara " l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)», nella parte in cui, ai commi 3, lettera a), e 4, prevedendo che «[n]ell’ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell’ambito delle risorse stanziate sul capitoli di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato “Rimborso oneri di urbanizzazione”», non quantifica gli oneri finanziari relativi agli esercizi 2021 e 2022 e non assicura agli stessi l’immediata copertura finanziaria"
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