Decadenza x assenze - commercio aapp

Buongiorno, devo fare l’avvio del procedimento per decadenza di assenze ad un operatore, c’è una norma che dica che nel subingresso, il subentrante eredita le assenze del precedente titolare?

lo dice la giurisprudenza: la situaizone giuridica che gravita interno a quell’azienda e a quella concessione resta tale. Il subentrante non la varia. Vedi qua:

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Io direi che, in regione Piemonte, le assenze non vengono ascritte al nuovo concessionario, non si ereditano cioè. Se ad esempio, in un mercato settimanale, il cessionario aveva fatto 14 assenze (limite 16) e il nuovo concessionario ne fa 3, non si arriva a 17 e quindi a decadenza. Si contano solo le 3 del nuovo

Diverso invece se il precedente titolare aveva raggiunto ed oltrepassato il limite di assenze ingiustificate (18 ad esempio) e nelle more del procedimento di decadenza/revoca vende: in quel caso il subentrante eredita la situazione giuridica della concessione e autorizzazione, e quindi è soggetto a decadenza.
Sicuramente il notaio nell’atto di cessione azienda ha riportato le frasi di rito in cui il cedente assicura la validità delle autorizzazioni ecc, e quindi da un punto di vista privatistico/civilistico sarà una questione tra di loro

Perché se le assenze sono 18 eredita la situazione mentre se sono 14 no?

Perché 18 assenze comportano la decadenza della concessione e la revoca dell’autorizzazione. Quindi il vecchio concessionario vende una concessione che in realtà è in decadenza, ma magari il comune non ha ancora avviato il procedimento.

Non è che a 18 il subentrante eredita e a 14 no, è che a 18 il subentrante sta acquistando una concessione che in realtà è viziata da una decadenza in capo al cedente.

Non so se così mi sono spiegato.

@mario.maccantelli Abbiamo comunicato l’avvio del procedimento al concessionario finalizzato alla decadenza della concessione.il concessionario ha venduto il posteggio ed il subentrante ha presentato comunicazione di subingresso.
È corretto dichiarare lirricecivibilita della comunicazione di subingresso? O meglio aspettare la conclusione del procedimento in corso?

aspettiamo la decadenza definitiva. Manderei la comunicazione di avvio procedimento anche al subentrante in quanto controinteressato

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@mario.maccantelli Abbiamo poi inviato l’avvio del procedimento anche al subentrante, che non ha mandato niente.
Abbiamo pronunciato la decadenza, e adesso siamo indecisi su come procedere con la comunicazione di subingresso ovvero: o fare una improcedibilità, sulla base del fatto che non esiste piu’ il titolo autorizzatorio, oppure applicare l’art. 19 comma 3 della 241/90 e dargli 30 giorni per conformare, anche se ha poco da conformare non esistendo piu’ l autorizzazione a monte… cosa ci consigli?
grazie

A questo punto, dato che una comunicazione di avvio procedimneto è già stata fatta, procederi dichiarando la comunicazione di subingresso innefficace e quindi priva di effetti abilitativi. Nel provvedimento darai conto con opportuna ricostruzione e motivazione

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@mario.maccantelli in base a quale articolo di legge devo citare nel dichiare l’inefficacia della comunicazione di subingresso?

Non è un’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 127 della LR 62/2018 ma deriva dal fatto che la concessione è venuta meno. Quando, più che riferirsi all’articolo di legge occorre riferirsi al provvedimento comunale che ha annullato la concessione. Poi, si può citare la LR ai sensi della quale non è possibile esercitare l’attività del commercio su posteggio senza la relativa concessione e che per ottenerla un’altra occorre passare da un bando pubblico