Dermopigmentazione Regione Toscana

Buongiorno.
Un utente ha contattato il nostro ufficio Suap per chiederci se il corso di tatuatore di 600 ore (art 90) che sta seguendo abilita anche all’attività di dermopigmentazione di cui all’art 87 “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di
estetica e di tatuaggio e piercing)”.
Potreste aiutarmi? Confrontando i due allegati contenenti i percorsi formativi richiesti non mi è sembrato che il percorso formativo di tatuatore esentasse dall’altro.
Grazie per la risposta che vorrete fornirci, saluti.

La dermopigmentazione è annoverabile fra le attività estetiche in senso stretto. Chi è estetista e vuole esercitarla deve fare un corso aggiuntivo (allegato H al reg. regionale). Non è specificata la stessa cosa per il tatuatore. Questa mancanza, a parere mio, si può leggere nel senso che chi è tatuatore professionale (abilitato) può eseguire anche la dermopgmentazione. Oltre alle schede dei corsi che hai citato, se vai leggere la scheda tecnica del DM 206/2015, vedi che la dermopigmentazione è effettuata con il dermografo, lo stesso apparecchio usato per il tatoo. Nel trucco permanente/semipermanente (che poi sono la stessa cosa) i colori sono bio-assorbibili e non durano moltissimo ma la tecnica è la stessa del tatoo.

Nella scheda del DM si legge: La permanenza variabile è dovuta all’uso di particelle di pigmento che, al passare del tempo, in parte sono rimosse dalla loro sede ed eliminate dai processi metabolici ed in parte sono eliminate dal ricambio dei tessuti della pelle.

Nel tatoo, invece, i colori permangono in modo definitivo (a vita).

È chiaro, poi, che il trucco riguarda soprattutto il viso (ciglia finte ecc.) mentre il tatoo, alla fine, è una scelta di vita più che una mera applicazione estetica, ma questi sono concetti che sicuramente vengono affrontati nel percorso formativo del tatuaggio e che non servono quando il tatuatore esegue la dermopigmentazione.

Questo detto, è il mio parere.