Dimostrazione schermistica a scopo dimostrativo e di divulgazione della disciplina su suolo pubblico

Buongiorno, è stata presentata presso l’ufficio commercio del ns Comune una richiesta di patrocinio e utilizzo di suolo pubblico per dimostrazione schermistica a scopo dimostrativo e di divulgazione della disciplina con l’inclusione di atleti disabili e non vedenti . All’interno del modello è ben specificato che non saranno presenti attività di vendita (mercatini) o somministrazione ma sarà presente una pedana per le esibizioni degli atleti della superficie di 80mq.
E’ corretto richiedere una pratica di pubblico spettacolo unita alla richiesta di patrocinio già presentata?

Direi di no, non è spettacolo in accezione TULPS (soprattutto dopo il 2012)

Per le considerazioni sulla NON necessità dell’art. 68 TULPS per gli impianti sportivi, vedi:
Art. 121 REG. TULPS - abrogato nel 2012, disponeva:
Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all’autorità di pubblica sicurezza l’apposito regolamento del giuoco.

Art. 123 REG. TULPS - abrogato nel 2012 limitatamente al comma 2
1. Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
2. L’autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall’articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.

In ogni caso, anche prima del 2012, sarebbe prevalso il carattere meramente divulgativo senza intendimenti di spettacolo a fini di lucro.

Inoltre, cosa più importante, si può citare l’art. 3 del recente d.lgs. n. 36/2021:

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA, SIA ESSA SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE O COLLETTIVA, SIA IN FORMA PROFESSIONISTICA O DILETTANTISTICA, È LIBERO.

Rammenta, poi, che lo SPORT è entrato in Costituzione con la modifica dell’art. 33.
Oggi lo sport ha assunto un connotato del tutto diverso rispetto al 1931 (anno di approvazione del TULPS). Assoggettare a licenza personale di pubblica sicurezza il gestore di un impianto sportivo o un organizzatore di un evento sportivo-divulgativo sarebbe un obbligo privo di un presupposto giuridico certo. I connotati dell’art 68 sono da rivedere nel controllo dei requisiti morali TULPS e nel controllo sul buon costume (art. 125 reg. TULPS) oltre che nella verifica dell’opportunità di fare un certo spettacolo o di abilitare un certo locale in un dato luogo. L’art. 68 nasce in epoca antidemocratica con finalità di controllo sociale. Dal 1998 l’art. 68 non si applica più neppure per il teatro e per il cinema (per questi resta solo l’agibilità ex art. 80 TULPS).


Detto questo, se vi fosse un impianto con presenza di spettatori, quindi di tribune, si potrebbe arrivare all’applicazione del solo art. 80 TULPS in materia di sicurezza. Vedi il DM 18/03/96 e art. 80 TULPS se presenti spettatori in numero maggiore di 100 altrimenti art. 20 dello stesso DM senza art. 80. Per la precisione, il DM parla di parere della Commissione nel modo dell’art. 80 TULPS. Parere che serve al comune per l’agibilità edilizia. Non sarebbe un vero e proprio provvedimneto ex art. 80 TULPS. Il comune può dipanare la questione declinando le procedure nei dettagli.

Se, come credo, è una pedana in una piazza senza nessuna struttura, andrei solo di suolo pubblico indicando, semmai, le opportune accortezze per una distanza di sicurezza dagli schermidori.

Aggiungo W la scherma, è uno sport da promuovere :blush:

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