Divieto prosecuzione SCIA

Buongiorno, nel caso in cui sia prevista l’iscrizione al Registro Imprese per l’esercizio di una determinata attività e il gestore, pur avendo dichiarato in sede di SCIA, l’impegno a registrarsi, non abbia provveduto nei termini di legge ad iscriversi, si può fare divieto di prosecuzione oppure si deve fare necessariamente invito a conformarsi è solo dopo divieto di prosecuzione ? Grazie

Le ipotesi di divieto di esercizio devono essere indicate dalla legge: mancanza requisiti personali (morali / professionali), requisiti edilizi, ecc. Non si può agire in base a un generale senso di correttezza legale. A meno di norme regionali con indicazioni precise, ma ne dubito, il fatto che descrivi riguarda la CCIAA che potrà sanzionare in via amministrativa/pecuniaria. La correttezza nella posizione verso il registro imprese non è una condizione necessaria per la validità di una abilitazione amministrativa (nel caso che descrivi). Per fare un altro esempio, se venissi a conoscenza di una cartella esattoriale in capo al soggetto, lo stesso dichiarasti la SCIA inefficace?

La legge regionale prevede l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese qualificando l’attività come imprenditoriale.

Dovrei di fatto far finta di nulla e legittimare l’esercizio da parte di una persona fisica di un’attività che la legge regionale riserva solo alle persone giuridiche…La Camera di Commercio se l’impresa in questione non si iscrive non verrà mail al corrente della sua esistenza …

Io in questi casi faccio sempre una segnalazione alla Camera di Commercio (e alla Guardia di Finanza se scopro che non hanno neanche la partita iva). Se poi avete una legge regionale cosi’ specifica, condivido l’ipotesi del divieto di prosecuzione attività.

Sono d’accordo. Se è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese e ciò non avviene non si può lasciare operare il cittadino per un attività per la quale la legge prevede lo svolgimento in forma imprenditoriale…

Senza previo invito a conformarsi? Da quel che ricordo, a seconda della tipologia di impresa ci sono dei termini massimi entro i quali iscriversi (ad esempio nel caso delle società di capitali 10 giorni dall’atto costitutivo,e in altri casi 20/30 giorni dall’inizio dell’attività). Secondo te, anche per esperienza, ha senso mandare un invito a conformarsi assegnando un termine che sarebbe ulteriore rispetto a quello che la legge già prevede? Anche io ero dell’avviso del divieto di prosecuzione ma chiaramente bisogna andarci con i piedi di piombo… potrei fare un invito con sospensione dell’esercizio per 30 giorni per stare dalla parte del bottone ma di fatto così lo rimetterei in termini rispetto a un adempimento per il quale è già prevista una scadenza. Cioè si tratta sicuramente di un caso in cui l’attività in astratto potrebbe essere conformata ma il mio dubbio è appunto se così facendo si vanifichi il termine già previsto per questo adempimento (iscrizione nel registro delle imprese se non già effettuata all’atto della presentazione della SCIA).

Le Camere di commercio iscrivono le ditte, al Registro Imprese, entro 5 gg.dalla presentazione della pratica attraverso ComUnica. I consulenti spesso inviano, tramite impresainungiorno.gov.it , solo la Comunica (e si dimenticano di flaggare la pratica Suap). Capita anche il contrario e cioè che presentino la Scia al suap senza fare la pratica in camera di commercio (e di conseguenza non aprono la posizione Inps/inail). Non sapendo se la Scia del tuo caso è stata presentata dall’imprenditore stesso o tramite un consulente ho optato per il divieto di prosecuzione attività ma puoi sempre invitarlo a conformarsi citando la norma regionale (non so da dove scrivi) ma mettendo in copia la Camera di Commercio (altrimenti non si iscriverà mai).

Grazie Roberta, la pratica è stata presentata direttamente dal privato senza alcuna intermediazione.

Forse è qua l’inghippo: non sapeva di dover presentare la pratica in Cciaa. Invitalo a provvedere (suggerendogli un consulente)

Mi capitano spesso situazioni analoghe a quelle del quesito… ad esempio, in sede di SCIA edilizia, per quanto riguarda l’antimafia, la autocertificazione spesso non viene rilasciata da tutti i soggetti che in base al D.Lgs.del 2011 sarebbero tenuti a farlo… capita di prendere delle visure camerali e vedere che ad esempio un amministratore non l’ha resa …in questi casi, la SCIA la considerereste ricevibile con invito a conformarsi? Anche se capite bene che andare a prendere per ogni scia Visura camerale e vedere tutto significa “perdere” un sacco di tempo … voi come vi regolate? Vi limitate a quanto dichiarato? Grazie

Io sono ipercontrollore e faccio il confronto con la visura camerale: se manca la dichiarazione di un amministratore chiedo la conformazione. Non è perdere tempo ma fare bene il proprio lavoro. Continua.

concordo con Mario;
occorre valutare le sanzioni previste dalla legge regionale, in caso di mancata iscrizione al Registro imprese;
ci sarà un articolo che prevede le sanzioni e i casi di decadenza per tale attività… se questa fattispecie (mandata iscrizione) non ricade nei casi di decadenza previsti dalla legge regionale, e, di sicuro, questo non costituisce motivo di interruzione attività ai sensi dell’art. 19 della l. 241, come puoi fare un divieto prosecuzione?

Ma se la legge regionale prevede che questa attività debba essere svolta in forma imprenditoriale come si fa a dire che l’iscrizione nel registro delle imprese non sia un requisito per l’avvio? È questo quello che mi spinge per questa soluzione.

l’iscrizione in CCIAA non è condizione di esistenza dell’impresa ma è una necessità di pubblicità.

L’iscrizione al Registro Imprese della CCIAA non è solo una necessità di pubblicità legale (peraltro) ma ha anche la funzione di certificazione anagrafica e garanzia per le Pubbliche Amministrazioni e i privati. L’iscrizione è obbligatoria per tutte le imprese con partita iva ai sensi dell’art. 2195 del c.c. (sono esclusi particolari categorie come ad es. i liberi professionisti e le imprese agricole con volume di affari inferiore a 7.000 euro).

Dipende ma se la legge regionale qualifica l’attività come imprenditoriale è un requisito soggettivo … ci sono normative regionali che prevedono la decadenza nel caso in cui il gestore non sia più iscritto al registro delle imprese … in questi casi è chiaro che a maggior ragione ciò deve valere anche per la mancata iscrizione tout court…

dubito che una legge regionale possa prevedere esplicitamente che la irregolarità comunicativa al reg. Imprese sia causa esplicita di decadenza. E’ vero che per le società di capitali l’iscrizione al registro imprese è una condizione costitutiva ma resta il fatto che non può essere conseguenza diretta in capo alla competenza comunale

Prevede espressamente il divieto di prosecuzione nel caso in cui il titolare dell’attività non sia più iscritto al registro delle imprese…

Sul resto penso che il comune essendo comunque “titolare” del procedimento e comunque competente possa intervenire… di fatto non farebbe altro che accettare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’esercizio di una determinata attività … così come interverrebbe nel caso in cui riscontrasse la mancata iscrizione a albi etc o riscontrasse la non conformità urbanistica ed edilizia di un locale nell’ambito di una SCIA…