DL 172/2021 e luoghi della cultura

Buongiorno a tutti

un aiuto per capirci qualcosa :smiley:

Parlando di luoghi della cultura (art. 101 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
il DL 172/2021, art 6 prevede, al comma 1

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si
collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attivita’ e la
fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste
limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2,
lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche’ ai
soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del
predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina
della zona bianca.

Il Servizio Studi del Senato, nel dossier di conversione in legge del decreto, a p. 54 riporta:

*Inoltre, in base all’articolo 6, si stabilisce che, dal 6 dicembre 2021 al 15 *
*gennaio 2022, anche nelle zone bianche, l’accesso a istituti e a luoghi della *
*cultura, nonché a mostre, è consentito solo ai soggetti in possesso di una *
*certificazione verde COVID-19 acquisita a seguito di vaccinazione o di *
*guarigione. Anche in tal caso, tuttavia, la nuova previsione non si applica ai *
*soggetti di età inferiore a 12 anni (al momento esclusi dalla campagna vaccinale) *
e agli altri soggetti esenti dalla stessa.

Attualmente le faq del governo riportano invece:
*Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre *
*Zona bianca: Base (Le indicazioni per la zona bianca sono valide dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022) *
*Zona Gialla: Base *
Zona Arancione: Rafforzato

Inoltre il Ministero della Cultura (direzione generale musei) comunica:
*La nuova misura transitoria introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. *
*176 (c.d. green pass rafforzato), infatti, non si applica, in zona c.d. “bianca” e in zona c.d. “gialla”, ai *
*musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, in relazione ai quali in zona gialla non sono previste *
limitazioni dalla normativa vigente

Mah…

Regna il caos.

Qua ne abbiamo parlato:

I luoghi della cultura sono indicati all’art. 5-bis del DL 52/21:
1. In zona bianca e GIALLA, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato A CONDIZIONE che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano MODALITÀ DI FRUIZIONE CONTINGENTATA o comunque tali da evitare assembramenti di persone

Vista la genericità della locuzione usata dal DL 172/2021, anche questa è, nei fatti, una “limitazione”. Nel post citato ho fatto notare che anche il commercio al dettaglio è “limitato” dal DPCM 02/03/2021 che resta applicabile in combinato disposto al DL 52.

Siamo alle solite. Il legislatore la butta giù in modo sommario e i Prefetti diventano esegeti della norma senza usare criteri tecnici ma basandosi su una presunta ragionevolezza sociale.

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