Di seguito una sintesi su alcuni aspetti riguardanti il SUAP introdotti dal DL 19/2026. Vedremo le modifiche in sede di conversione
Ecco la sintesi:
DL_19_2026.pdf (199,9 KB)
Riflessioni sulla SCIA ai sensi del codice della strada
Imporre la SCIA alla procedura abilitativa ai sensi dell’art. 23 del codice della strada per ogni tipologia di impianto, porta a molti problemi applicativi.
Per prima cosa si può affermare che questo modo di legiferare non è desiderabile. Perché un decreto legge deve intervenire su una materia del genere? È un’emergenza nazionale? Perché farlo in modo così approssimativo e scoordinato? Sicuramente il codice del 1992 andava rivisto ma data la complicatezza delle disposizioni, sarebbe stata necessaria una riscrittura adeguata e coordinata dello stesso codice. Inoltre, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, la PA avrebbe il dovere di applicare la SCIA quando ne ricorrano i presupposti. Quindi, se si poteva fare, andava già fatto. Imporlo per legge senza mutare l’ambiente normativo di riferimento è un modo improprio di semplificare, si rischia l’effetto contrario.
A mente dell’art. 19 della legge 241/90, la SCIA sostituisce l’autorizzazione. Se l’autorizzazione, come in questo caso, ha valenza triennale, anche la SCIA ha valenza triennale: ogni tre anni deve essere ripresentata.
Se SCIA dev’essere allora si resta in SCIA anche quando l’impianto necessita di nulla-osta di altra PA rispetto a quella competente (es. impianto su strada comunale ma visibile anche da altra strada provinciale o regionale o statale). La SCIA andrà inoltrata a ogni PA che potrà dire la sua nel termine dei 60 gg.
Quando gli impianti pubblicitari sono contingentati ai sensi del paino comunale, prima occorrerà l’espletamento delle procedure pubbliche per arrivare alla concessione nominativa. Solo dopo la concessione, il soggetto presenterà la SCIA sarà l’unico che potrà farlo. Questa potrebbe essere una soluzione in attesa di sviluppi.
Per il momento, il SUAP potrà prevedere una modulistica e pubblicarla (vedi d.lgs. n. 126/2016) affinché il privato la possa caricare sul portale. Si può prendere il modello di richiesta autorizzazione e aggiustarlo aggiungendo che occorre un’asseverazione di tecnico iscritto ad albo sul rispetto delle condizioni e delle prescrizioni del codice della strada e del relativo regolamento.