Domanda silenzio inadempimento o responsabile sostitutivo

Salve…dopo aver visto 6 7 volte la lezione principale di diritto amministrativo ho tutto quasi chiaro. L’ unico dubbio è che non riesco a capire la differenza tra silenzio inadempimento (dopo 30 giorni) e nomina responsabile sostitutivo ( sempre trenta giorni) …forse nel secondo caso il procedimento amministrativo non è nemmeno stato avviato mentre nel primo è stato avviato ma non si arriva al provvedimento? (E ovviamente non è silenzio assenso o silenzio rigetto)

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Buongiorno Stefano,

a fronte del silenzio inadempimento vi sono due rimedi e, più precisamente, agire in via amministrativa, dando attuazione al contenuto di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e procedere in via giurisdizionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del d.lgs n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo).

Il comune denominatore per poter procedere è indissolubilmente legato alle tempistiche procedimentali.

Il ricorso al responsabile sostituivo previsto ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della 241 è, dunque, uno dei due rimedi previsti (quello amministrativo ovviamente).

Infatti, nella circostanza in cui subentri l’inerzia della P.A. attraverso il silenzio non qualificato e quindi inadempimento, l’istante si potrà rivolgere al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dell’amministrazione procedente.

Sul tema, consiglio un interessantissimo articolo :

Dunque, nel caso di omessa emanazione dell’atto o suo ritardo, le conseguenze sono le seguenti:

  • “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e funzionario inadempiente”, come dispone l’art. 2, comma 9, della L. 241/1990;

  • si prevede l’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento , ai sensi dell’art. 2 bis della legge 241/90;

  • Si esercita il potere sostitutivo (ex art. 2, comma 9 bis, L. 241/90) che, a seguito del c.d. Decreto legge Semplificazioni , convertito in legge 120/20 (Jolly!!!), non è più più relegato ad una “possibilità” di azione del privato, ma è necessariamente azionato dall’apparato amministrativo (o d’ufficio o su richiesta del privato).

Spero di aver fugato i tuoi dubbi

Buono studio

Simona

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Grazie infinite… Chiarissima!!!