Buongiorno,
Mi sto preparando per un concorso pubblico e vorrei gentilmente chiederle un chiarimento su una questione a cui non trovo risposta.
La L.241/90 prevede il potere sostitutivo in caso di inerzia della PA. Ho compreso questo concetto e ho capito che si applica nei casi in cui la Pubblica Amministrazione non risponde entro i termini di conclusione del procedimento.
La mia domanda è però la seguente: tale potere sostitutivo si applica solamente nei casi di silenzio inadempimento? Perchè nei casi di silenzio-assenso e silenzio-rigetto in realtà l’amministrazione non è inadempiente, in quanto tali silenzi sono qualificati e la legge li regola stabilendo che, dopo 30 giorni, se la PA non risponde, l’istanza si intende accolta o rifiutata (a seconda dei casi). Quindi, secondo questo ragionamento, mi viene da pensare che non si applichi il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Al contrario, nel caso di silenzio-inadempimento, la PA risulta inadempiente ed è quindi possibile attivare tale potere?
la previsione del potere sostitutivo è stata introdotta proprio in caso di ritardo o inerzia nella conclusione del procedimento.
Ma prima di addentrarci nella questione occorre procedere a delle doverose premesse.
Per quanto concerne l’inadempimento, è necessario evidenziare che il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento inerte che si manifesta a fronte di uno specifico obbligo di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito.
Nelle ipotesi non giuridicamente qualificate il silenzio si qualifica come inadempimento e, dunque, quest’ultimo si concretizza allorquando l’inerzia costituisce violazione ad un obbligo di provvedere a carico della P.A. e riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte del privato l’amministrazione omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge.
Le conseguenze del silenzio inadempimento si verificano allorquando l’omissione dell’adozione del provvedimento solo nel caso in cui sussista un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando una procedura amministrativa in funzione dell’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.
A fronte del silenzio inadempimento vi sono due rimedi e più precisamente agire in via amministrativa, dando attuazione al contenuto di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e procedere in via giurisdizionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del d.lgs n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo).
Ai sensi dell’art. 9 bis, nella circostanza in cui subentri l’inerzia della P.A. attraverso il silenzio non qualificato e quindi inadempimento, l’istante si potrà rivolgere al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dell’amministrazione procedente.
Infatti, in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali si produce un effetto riparatorio a favore del cittadino rimasto privo di risposta, potendo l’inerzia essere neutralizzata, prima del ricorso alla giustizia amministrativa, mediante il potere sostitutivo.
Spero in tal modo di aver chiarito la questione, poiché l’inerzia deve essere inquadrata come una delle molteplici forme dell’inadempimento. Dunque, il potere sostituito si esercita in entrambi i casi.
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