Erboristeria- vendita al dettaglio erbe sfuse e loro miscelazione

Con Risoluzione n. 63187 del 16.04.2013 del Ministero dello sviluppo Economico, avente ad oggetto: ”vendita al dettaglio - quesito in materia di miscelazione e vendita di erbe sfuse”, veniva data la seguente interpretazione:

  • per la vendita al dettaglio di erbe sfuse, prive di effetti terapeutici di cui all’elenco dell’allegato B della circolare n. 1 del 1981 è necessario il possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all’articolo 71 del medesimo decreto (ove ovviamente dette erbe siano destinate ad essere ingerite e quindi destinate al consumo umano).

Fermo quanto sopra con riferimento alla legittimità nel caso del soggetto, richiamato nel quesito, di procedere alla miscelazione delle erbe di cui al citato allegato B, al fine di fornire ai clienti prodotti che possono risultare in grado di avere effetti sulle funzioni fisiologiche dell’organismo (in tal senso cfr. punto 4 della citata circolare n. 1 del 1981), il Direttore Generale del Ministero, ritiene che, in assenza di una norma espressa che lo preveda, non possa sostenersi la necessità del possesso del diploma in discorso.

Quanto sopra salvo diverso avviso del Ministero della Salute.

Non ho rinvenuto indicazioni specifiche successive da parte del Ministero della Salute che affrontassero l’argomento unica integrazione il DM 29551 del 24 gennaio 2022 “Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”.

Pertanto mi sembra di capire che, per il Ministero dello sviluppo economico, gli esercizi di vicinato col requisito per la vendita di alimentari, possono vendere erbe sfuse e anche provvedere alla vendita attraverso preventiva miscelazione, unica condizione che siano erbe incluse nel citato allegato B circolare 1/1981 e per questa pratica senza necessità di titolo di studio abilitante. Resta suppongo vietata la somministrazione di tisane nell’esercizio. Considerato che, ante risoluzione citata, personalmente interpretavo più rigidamente la norma, chiedo cortesemente di confrontarmi con qualcuno che ha fatto chiarezza sulla materia per capire come procedere in ordine alla vendita di erbe sfuse e loro miscelazione.
Grazie

Il d.lgs. 21/05/2018, n. 75 riforma la materia delle piante officinali. Dà un nuova definizione e demanda ad altra norma la previsione dell’elenco delle piante. Sul punto vedi il DM 21/01/2022.

Il d.lgs. indica che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono considerate a tutti gli effetti attività agricole. L’agricoltore può farlo liberamente (solo fino alla prima trasformazione, come definita dalla norma)

Il DM aggiunge che la raccolta di specie officinali spontanee è consentita previa specifica autorizzazione, oppure mediante rilascio di apposito tesserino, da parte delle regioni dopo il superamento di un esame abilitativo

Al comma 7 dell’art. 1 del d.lgs. n. 75/2018, si legge: Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente.

Tradotto, la vendita sfusa di preazioni di piante officinali è riservata ai farmacisti o agli erboristi.

Resta inteso, per le botteghe, che si applicano sempre le norme sul commercio e il Reg. CE 852/04 se le piante sono destinate a essere ingerite (tisane ecc,). In latre parole, a prescidere dal discorso erboristico/farmaceutico, si tratta di esercizi commerciali ai quali si applicano le normali disposizioni come anche quelle della somm.ne non assistita.


Quando le piante sono destinate a produrre medicinali veri e propri, allora si applica un regime particolare. Vedi il comma 6 dell’art. 1 del DM:

Il presente decreto si applica alla coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali di cui all’elenco allegato nonché ai documenti di cui al comma 2 lettere da a) a g), che devono essere effettuate tenendo conto della loro destinazione d’uso, anche per la prima trasformazione che, nel caso delle piante utilizzate per la produzione di sostanze attive ad uso medicinale e medicinali, deve essere effettuata secondo le «Good agricultural and collection practice (GACP)» e le «Good manufacturing practice (GMP)» dell’Unione europea. Le aziende che sottopongono le piante officinali destinate a uso medicinale a operazioni di prima trasformazione, che devono essere eseguite in accordo alle «Good manufacturing practice (GMP)» secondo l’allegato 7 delle medesime (GMP), sono preventivamente autorizzate dalla Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e, qualora si tratti di sostanze che rientrano nella disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sottoposte all’autorizzazione anche dal Ministero della salute.


Vedi qua per altre considerazioni:

Buonasera, mi ricollego a questa discussione dopo averne letto il contenuto e il contenuto di quella richiamata alla fine, per porre il mio quesito.
E’ pervenuta comunicazione ex art. 4 dlgs 228/2001 per il commercio on line, da parte di impresa agricola, di prodotti alimentari derivati da piante officinali dalla stessa coltivate. Dalla relazione tecnica allegata si evince che l’impresa effettua attività di trasformazione presumibilmente successiva alla “prima trasformazione” di cui all’art 1 dlgs 75/2018 (estrazione olii essenziali con metodo in corrente di vapore, essiccazione, taglio e selezione). Il prodotto finale venduto consiste in Olii essenziali puri e naturali, acque aromatiche, Infusi, aromi ad uso condimentario ed altri prodotti a base di piante aromatiche, tutti confezionati.
L’art. 1, comma 7 del dlgs 75/2018 richiede il diploma di erborista per la vendita di prodotti SFUSI, mentre l’art. 26 comma 2 della L.R. Toscana 23/2000 richiede il diploma di erborista per lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali.
La mia domanda è: l’imprenditore agricolo che vende prodotti alimentari CONFEZIONATI, ricavati dalla trasformazione di piante officinali da lui coltivate deve comunque essere in possesso del diploma di erborista?
Inoltre, il fatto che ci siano attività di trasformazione successive alla c.d. “prima” richiede altre autorizzazioni - comunicazioni - segnalazioni, almeno in Toscana?
Grazie, come sempre.

Ricapitolando per tutti i lettori.

Ai sensi del d.lgs. n. 75/2018 si comprende:

La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono consentite all’imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione, fermo restando quanto previsto per le sostanze stupefacenti o per i medicinali.

Per prima trasformazione la norma dispone*:*

operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.

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Sempre il d.lgs. n. 75/2018 afferma:

SONO ESCLUSE dall’ambito di applicazione del presente decreto LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE e le ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA TRASFORMAZIONE che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. SONO ALTRESÌ escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. TALI PREPARAZIONI SONO CONSENTITE, OLTRE AI FARMACISTI, A COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEL TITOLO DI ERBORISTA conseguito ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto reca principi fondamentali in materia di COLTIVAZIONE, RACCOLTA E PRIMA TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI, …

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Quindi, direi che la LR della Toscana non è applicabile. Checché ne dica l’art. 26 citato, l’attività di raccolta e di coltivazione di piante officinali è esente da necessità abilitative (niente SCIA o autorizzazione), sempreché si tratti di attività qualificabile come impresa agricola.

Neppure si può applicare il comma 2 dell’art. 26 limitatamente alle attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione in azienda. Relativamente all’attività di commercializzazione al dettaglio, invece, a parere mio, si può applicare la LR

Grazie del chiarimento. Sicuramente la correlazione la norma nazionale e quella della Regione Toscana evidenzia la necessità del diploma da erborista per il commercio al dettaglio (così come per il confezionamento). Il dubbio era sorto anche con riferimento ad alcune risoluzioni del MISE che escludono la necessità del diploma da erborista per la vendita al dettaglio di “piante medicinali aromatiche e da profumo non con finalità terapeutiche” di cui alla circolare 1 /01981 del Ministero della Sanità (risoluzione 63187 del 16/04/2013). Mi chiedo: l’applicazione della richiamata norma regionale richiederebbe quindi il possesso del diploma da erborista per la vendita al dettaglio nei supermercati, come del resto avviene, di spezie essiccate e confezionate quali salvia, rosmarino, menta piperita (che pure sono nell’elenco delle piante officinali di cui al DM 21/01/2022)? Grazie ancora per l’attenzione.