Buongiorno,
Un tatuatore ,e quindi se non sbaglio considerato artigiano, vorrebbe vendere prodotti (es tazze tatuate) al dettaglio e all ingrosso …lo può fare?
Che normative di riferimento hanno gli artigiani?
Siamo nelle Marche. Il comune ha più di 10000 abitanti.
Non riesco a comprendere il comma 3
Chiedo scusa per la domanda forse banale ma sono neofita della materia.
Riporto art 14 regolamento regionale
Esercizio congiunto vendita all’ingrosso e al dettaglio)
1. L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è soggetto al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio per le attività con uguale superficie di vendita e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo di cui al comma 1, la superficie di vendita è costituita dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e delle superfici destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.
3. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano nello stesso locale la vendita all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti individuati al comma 5 è calcolata nella misura del 50 per cento, fino a:
a) 3.000 metri quadrati, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) 5.000 metri quadrati, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
4. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 3 viene calcolata nei modi ordinari.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti e relativi accessori;
l) combustibili;
m) materiali per l’edilizia;
n) legnami;
o) mobili.
6. Qualora vi sia coincidenza di prodotti, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano agli esercizi di cui all’articolo 15 in luogo di quelle da quest’ultimo previste solo se risultano più favorevoli.