Esercizio congiunto ingrosso e al dettaglio

Buongiorno,
Un tatuatore ,e quindi se non sbaglio considerato artigiano, vorrebbe vendere prodotti (es tazze tatuate) al dettaglio e all ingrosso …lo può fare?
Che normative di riferimento hanno gli artigiani?
Siamo nelle Marche. Il comune ha più di 10000 abitanti.
Non riesco a comprendere il comma 3
Chiedo scusa per la domanda forse banale ma sono neofita della materia.
Riporto art 14 regolamento regionale

Esercizio congiunto vendita all’ingrosso e al dettaglio)
1. L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è soggetto al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio per le attività con uguale superficie di vendita e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo di cui al comma 1, la superficie di vendita è costituita dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e delle superfici destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.
3. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano nello stesso locale la vendita all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti individuati al comma 5 è calcolata nella misura del 50 per cento, fino a:
a) 3.000 metri quadrati, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) 5.000 metri quadrati, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
4. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 3 viene calcolata nei modi ordinari.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti e relativi accessori;
l) combustibili;
m) materiali per l’edilizia;
n) legnami;
o) mobili.
6. Qualora vi sia coincidenza di prodotti, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano agli esercizi di cui all’articolo 15 in luogo di quelle da quest’ultimo previste solo se risultano più favorevoli.

Certo, dovrà avviare un ramo d’azienda commerciale che, sicuramente, non sarà prevalente, così da mantenere la qualifica di artigiano. Pensa al panettiere che tiene anche il frigo per latte e affettati, è la stessa cosa.
Semmai è da vedere se a livello urbanistico vige la compatibilità dell’esercizio commerciale (per quanto minimo) con la destinazione d’uso specifica del fabbricato. Per questo senti il servizio comunale competente

Nessuna normativa. Il soggetto dovrà presentare una SCIA per esercizio di vicinato ex art. 13 della LR 27/09 e, se vende anche all’ingrosso, una comunicazione ex art. 12 della LR
L’art. 14 che citi si riferisce alla deroga sul calcolo della superficie di vendita ma riguarda solo le ipotesi tipologiche indicate. Non riguarda il tuo caso

La ringrazio molto per il suo prezioso e sempre celere riscontro.

Sono ancora dubbiosa riguardo altre casistiche e non ho ben capito quando si può fare commercio al dettaglio e all ingrosso insieme e se è necessario che l attività prevalente rimanga il dettaglio.

Nel dettaglio, Un negozio di pesce vorrebbe avviare commercio al dettaglio e all ingrosso. Indica 20 m2 di superficie per l ingrosso e 8 per il dettaglio.
L ufficio edilizia ci chiede di fare avere dal richiedente ultima pratica edilizia presentata la quale legittimi la destinazione d’uso attuale dell’unità immobiliare oggetto di intervento e indicarci l’attività prevalente tra commercio all’ingrosso e vendita al dettaglio poichè in base ad esso verrà constatato quale destinazione d’uso deve avere l’unità immobiliare poiché nella zona in cui ricade l’immobile non è compatibile la destinazione d’uso (U4/3) commercio all’ingrosso.
È corretta la loro richiesta in base alla ns L.r?
La pratica edilizia deve andare di pare passo con quella commerciale?

L’articolo 8, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 147/2012, modificando l’articolo 26, comma 2 del d.lgs. n. 114/98, ha disposto l’eliminazione del divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.

La limitazione rimane sulla superficie di vendita, in quanto la norma prevede che l’intera superficie di vendita sia presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

In Lombardia ad esempio la normativa vigente prevede che la superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio è calcolata nella misura di ½ della superficie lorda di pavimentazione complessivamente utilizzata per la vendita.

Ciò premesso a mio avviso è possibile chiedere gli ESTERMI della pratica edilizia, non la pratica…

La richiesta è legittimata dalla necessità dell’UTC di verificare la compatibilità dell’ingrosso con le NTA del PGT, visto il divieto previsto dalle stesse.

Il cambio di destinazione d’uso (se fattibile) deve precedere la SCIA UNICA (SCIA dettaglio + comunicazione ingrosso) oppure (ma personalmente lo sconsiglio) l’impresa potrebbe presentare una SCIA UNICA CONDIZIONATA (SCIA dettaglio + comunicazione ingrosso+ cambio destinazione d’uso)

Grazie Alberto.
Quindi se le NTA vietano il commercio all’ingrosso in quella determinata zona dove si trova il negozio, l esercente può svolgere solo commercio al dettaglio ? Oppure se non è l attività prevalente lo può fare lo stesso congiuntamente?

Quando scrivi:
La limitazione rimane sulla superficie di vendita, in quanto la norma prevede che l’intera superficie di vendita sia presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

Ti riferisci anche all art 14 del regolamento che ho citato sopra?

Non c’è una risposta univoca: dipende dalle NTA.

A mio avviso se la norma si limita a vietare il commercio all’ingrosso in modo generico non è ammissibile, ma la risposta definitiva la può dare solo l’UTC, magari previo parere dell’urbanista che ha redatto la norma.

Sul tema vedi anche questa interessante risposta di Mario

ANCHE.
Io mi riferivo alla norma lombarda, ma anche i commi 1 e 2 dell’art. 14 del vs. regolamento prevedono un riferimento a entrambe le superfici:
1. L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è soggetto al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio per le attività con uguale superficie di vendita e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo di cui al comma 1, la superficie di vendita è costituita dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e delle superfici destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.