Esercizio vicinato - accertata carenza requisito prof - conformazione scia

Mi confermate cortesemente se nel caso in cui è stata accertata la carenza del requisito professionale (esercizio di vicinato settore alimentare) entro i 60gg dalla presentazione della Scia, è possibile invitare la ditta a provvedere alla conformazione, entro 30gg dall’invito, senza vietare il proseguimento dell’attività (art. 19, comma 3, legge 241/90)? Grazie come sempre per l’aiuto.

Anche se il requisito professionale non è così fondamentale, vedi la somm.ne temporanea, vedi il bar del circolo o della discoteca (tutte ipotesi in cui non occorre), formalmente parlando è una condizione necessaria ai fini dell’esercizio dell’attività in questione. Controlla la tiua legge regionale ma, credo, che indichi che sena requiisto profesionali l’attività deve essere cessata e il titolare deve essere sanzionato. Se è così, e dovrebbe essere così, ritengo che sia necessario adottare, fra le possibilità offerte dall’art. 19, comma 3 della legge 241/90, un divieto di prosecuzione attività e non un provvedimento di conformazione. Se il soggetto avesse già avviato effettivamente l’attività, e la legge regionale prevedesse la sanzione che ho citato, occorrerebbe anche sanzionare in via amministrativa. Per questo dovresti attivare i VVUU. Molte amministrazioni tendono a non sanzionare in ambito dei controlli della SCIA, come se quei 60 giorni rappresentassero una sorta di “periodo franco” (sempre se il soggetto ha avviato effettivamente l’attività). In realtà, non ho mai trovato motivi giuridici per non farlo. Vedi tu.

Anche se la procedura pare severa tieni conto che un attimo dopo aver notificato il divieto di prosecuzione attività ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 241/90, lo stesso soggetto può presentare nuova SCIA indicando un preposto. Al più, dovrà pagare nuovamente i diritti di segreteria.

Concordo con Mario, ma con una precisazione: l’impresa non deve avere i requisiti.

Mi spiego meglio.
L’impresa X presenta tramite Tizio, il suo legale rappresentante una SCIA con la dichiarazione che Caio ha i requisiti professionali per esperienza.
CASO 1: Caio non ha lavorato 2 anni negli ultimi 5 (quindi non ha il requisito per esperienza), ma poi scopri che era stato iscritto al REC o aveva fatto l’alberghiero…
CASO 2: Caio effettivamente non ha i requisiti, ma per l’impresa lavora Sempronio che ha i requisiti. Non mi risulta che la norma preveda una formale nomina del preposto… O magari ii requisiti li ha anche lo stesso Tizio…

Ti suggerisco, prima di adottare qualunque atto, di verificare quanto sopra.