Eventi con somministrazione temporanea in zona gialla

Che margini ci sono affinché gli eventi che usualmente sono organizzate da circoli, pro loco, aps, non nella forma della sagra che resta vietata, e che prevedono la somministrazione temporanea siano consentiti in zona gialla?
Leggendo il DPCM del 02.03.2021, insieme con con i successivi D.L. 52 e 65, vi sono divieti espressi per sagre/feste, in altri casi ci sono più incertezze.
Ho suggerito di attendere la zona bianca, ma c’è chi vorrebbe anticipare i tempi.

La piglio larga fornendo le chiavi di lettura che possono essere usate da tutti i lettori del forum. Ritengo, come si legge sui giornali, che ormai le SAGRE siano sdoganate anche in zona gialla ma, vedendo le norme nello specifico, ci sono motivi per ritenere il contrario. Probabilmente usciranno a breve delle note indicative. In ogni caso, si può arrivare a organizzare un evento consistente nella sola ristorazione su area pubblica senza eventi collaterali aggregativi incontrollabili, oppure una somm.ne temporanea annessa a spettacolo dove, sia lo spettacolo che la ristorazione sono realizzati tenendo conto delle linee guida e delle disposizioni normative.

In generale, per comprendere cosa si può o non si può fare occorre tenere a mente tre norme: il DPCM 02/03/21, il DL n. 52/21 e il DL n. 65/21. Il legislatore sta sommando le norme in un complicato “combinato disposto”. La norma precedente resta in vigore nelle parti non in contrasto con quella successiva.

Partiamo dal DPCM 02/03/2021

Art. 7 - Zona bianca

… Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

L’art. 7 si applica anche alle zone BIANCHE

Art. 16 - Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere

1. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

L’art. 16 si applica alle zone GIALLE

DL n. 52/2021 - art. 7 Fiere, convegni e congressi

1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

[omissis]


Il DL 52/2021 non cita le sagre. Occorre vedere se il regime giuridico specifico resta quello del DPCM 02/03/2021. Direi che le “fiere” indicate all’art. 7 del DL 52/21, sono le fiere campionarie (es. la fiera del mobile a Milano). Il DPCM indica le fiere di qualunque specie, il DL 52/21 estrapola le fiere campionarie, lo si comprende anche dalla rubrica dell’articolo.

Il DL n. 65/2021, che detta ulteriori allentamenti rispetto al DPCM, non reca disposizioni sulla fattispecie. Diciamo che se c’è una disciplina, questa è data dal combinato disposto del DPCM 02/03/21 e del DL 52/21.

Chi reputa fattibili le sagre si basa sull’interpretazione che nell’accezione delle “fiere” di cui al DL n. 52/21 vi sia compresa anche quella della “sagra”. Questo prendendo spunto dal DPCM dove le due ipotesi trovano disciplina nello stesso comma. A me pare ragionevole che il DL n. 52/21 si rivolga solo alle fiere campionarie, vedi anche il riferimento a chi proviene dall’estero per partecipare all’evento. Inoltre, proprio in relazione al DPCM, si può notare come le fiere (intese quelle campionarie) trovavano disciplina all’art. 7 mentre quelle locali a scopo ludico/commerciali (accumunabili alle sagre) trovino disciplina all’art. 16. E poi, perché non usare lo stesso linguaggio del DPCM se la volontà era quella di aprire anche alle sagre?

In conclusione, non è bislacca l’interpretazione per la quale le sagre siano consentite solo in zona bianca (naturalmente, applicando le relative linee guida - vedi quelle del 20/05/21). Se si vuole trovare un’interpretazione più estensiva, allora occorre affermare che l’art. 7 del DL 52/21 si applichi anche alle sagre. Questa ultima interpretazione può essere avallata dalle ultime linee guida. È chiaro che le linee guida non sono autorizzative (le linee guida sulle sagre c’erano anche in allegato al DPCM), tuttavia, dato che nel preambolo delle ultime linee guida si legge che si è tenuto conto del DL 52 e del DL 65, si potrebbe ipotizzare la sottesa convinzione che anche le “sagre e fiere locali” siano toccate dal DL n. 52

1 Mi Piace

L’assenza di direttive specifiche dal DPCM 02 marzo rimane un problema, comunque ho personalmente sempre mantenuto favorevolmente l’interpretazione che sagre e feste continuino ad essere vietate fino al 31 luglio in zona gialla, come chiaramente indicato nel DPCM; pertanto necessitando di zona bianca, mese di agosto o specifiche deroghe del legislatore che ad oggi non sono comparse.

Assimilerei molte manifestazioni, tra cui quelle proposte in OP, organizzate da circoli, pro loco, aps, alle predette feste in presenza di somministrazione temporanea ed eventi; pertanto applicando sempre il divieto ai sensi del DPCM 02 marzo.

Farei unicamente distinzione per attività meramente promozionali con somministrazione temporanea limitata ad un singolo giorno, permettendole nei limiti del contingentamento di utenti in presenza e nel rispetto delle linee guida nazionali per attività produttive.

1 Mi Piace

Ringrazio entrambi per le risposte e le riflessioni. Resto dell’idea che, nonostante i “titoloni” dei giornali che hanno sancito il via alle libera alle sagre in zona gialla, le norme dicono altro. Per le altre tipologie di eventi valuteremo caso per caso.

Gentili,
qualcuno sa dirmi qual è la situazione legata a tali eventi alla data odierna?
Ho visto che la regione Emilia ha predisposto ad esempio dei protocolli covid da far sottoscrivere in caso di somministrazioni temporanee… La regione toscana ha adottato qualcosa? In particolare le associazioni ci chiedono come fare la somministrazione e quali altre attività possono fare e quali misure adottare

In assenza di regolamentazione specifica del Comune, si applicano le Linee Guida per ripresa delle attività del 28 maggio approvate dalla Conferenza Regioni e Province autonome. Pertanto non è granchè.

Feste e sagre sono consentite in zona bianca. Laddove rientrasse la zona gialla, al momento sarebbero vietate fino al 31 luglio ai sensi del DPCM 02 marzo, prorogato da D.L. 52/2021.

Possono somministrare alimenti ed effettuare trattenimento. E’ vietato il buffet privo di personale che serva ciascun utente.
La certificazione verde è consigliata, ma non esiste obbligo di verificarla.

Dipende da che evento vuoi organizzare, e a cosa ti sembra più assimilabile. Una somministrazione temporanea in un concerto ha delle regole una specie di mercato dove ognuno ha un banchetto con del cibo delle altre. Ciò che si può fare è disciplinato dalla legge n 87 del 17 giugno 2021, il modo per farlo dal documento Conferenza Regioni Province autonome, 28 aprile 2021 - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (21/51/CR04/COV19).