Impianti sportivi e licenza d'esercizio

Buongiorno,
Volevo porre un quesito in merito in materia di impianti sportivi D.M. 18/03/1996 per un impianto sportivi sito in Veneto.
Nei giorni scorsi si è concluso l’iter dell’ottenimento dell’agibilità art. 80 tulps a nome del Comune proprietario degli impianti, dove all’interno vi sono due campi da calcio e una pista da pattinaggio.
Trovandomi per la prima volta a gestire questo argomento volevo capire se successivamente all’agibilità io debba rilasciare anche una licenza di esercizio per l’attività (art. 68 tulps o altro)?..aggiungo che per il momento non vi è il pagamento del biglietto per assistere alle partite e che nei prossimi giorni il comune provvederà ad affidare con gara gli impianti sportivi.
Grazie.

Sul forum mi sono espresso varie volte. Dico la mia.

Per l’impianto sportivo in sé stesso non occorre nessuna abilitazione TULPS per pubblico spettacolo. È un’attività sportiva svolta in un luogo abilitato alla pratica sportiva. L’art. 68 non si applica, applicarlo è una prassi diffusa ma che non trova riferimenti normativi precisi. Piuttosto, vedi abrogazione del comma 2 dell’art. 123 del Regolamento TULPS (avvenuta nel 2012 – decreto del governo Monti) e, soprattutto, l’art. 3 del recente d.lgs. n. 36/2021:

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA, SIA ESSA SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE O COLLETTIVA, SIA IN FORMA PROFESSIONISTICA O DILETTANTISTICA, È LIBERO

Che il fatto di assistere all’esercizio di una disciplina sportiva sia da considerare pubblico spettacolo in accezione TULPS è un assunto che, a parere mio, non sta in piedi.

L’art. 68 riguarda un’autorizzazione di polizia amministrativa “personale” che concerne, soprattutto, la verifica dei requisiti morali dell’esercente dello spettacolo e, in via generale, l’opportunità di esercitare spettacoli in un determinato luogo/contesto nonché la moralità dello stesso spettacolo (oggi aspetto molto edulcorato).

Lo sport, soprattutto dopo il d.lgs. n. 36/01, non è considerare spettacolo in senso stretto. Già l’art. 68 non si applica per cinema e teatri (vedi d.lgs. n. 112/98), direi la stessa cosa per gli impianti sportivi quando sono usati esclusivamente come tali.

Quando l’impianto è dotato di spazi per il pubblico, il DM 18/03/96 si aggancia all’art. 80 TULPS relativamente alla verifica della sicurezza. Più precisamente, autorizzazione ai sensi del DM 18/03/96 previa verifica di agibilità nei modi dell’art. 80 TULPS. Vedi però, il caso degli impianti con meno di 100 spettatori di cui all’art. 20 dello stesso DM.

1 Mi Piace