Impianto carburanti e subentro

Prendo l’occasione per fare una sintesi generale così da linkarla in altre occasioni.

Il discorso è complesso e la legge statale e regionale (parlo della Toscana, visto che scrivi dalla Toscana, ma la cosa è estendibile ad altre regioni) non si sono mai sintonizzate sulle particolari modalità di esercizio dei distributori. In altre parole, nella normativa regionale (ma anche in quella statale) manca nell’individuazione delle procedure amministrative da correlare alle varie casistiche specifiche.

In generale, accade che ci sia un soggetto che acquisisce i titoli abilitativi ab origine di competenza comunale, diciamo quelli commerciali, edilizi, ambientali/sicurezza (in genere le note compagnie petrolifere). Una volta acquisiti i titoli e realizzato l’impianto, la tendenza è quella di fare un mero contratto di comodato gratuito o commissione per l’uso delle attrezzature da parte di un mero gestore.

Vedi il contratto tipo depositato al MiSE che consacra la fattispecie: https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038946-carburanti-nuovo-modello-di-contratto-per-gli-impianti-di-distribuzione

Il contratto che citi potrebbe essere ricondotto a questo e puoi avallare il subingresso.

La compagnia guadagna poi sul fatto che diventa il fornitore dei carburanti di Tizio. Nella realtà non si tratta di un vero e proprio subingresso perché non c’è un trasferimento d’azienda ma solo il comodato per l’uso dell’impianto. Sul punto, però, vedi il prsupposto dell’art. 16 del DL n. 745/1970.

Questa che ho descritto non è una regola inviolabile ma rappresenta l’ipotesi più ricorrente. Ai sensi dell ’art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 32/1998, la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori…

Al fine dell’esercizio dell’attività, il comodatario/gestore deve poi farsi intestare la licenza fiscale / petrolifera per l’esercizio di impianto ed è tenuto alla tenuta del registro di carico e scarico. Gli oneri sono a carico di chi vende effettivamente i carburanti al pubblico. È anche colui che “batte scontrino” verso i clienti, quindi, è lui che esercita il commercio al dettaglio del carburante (anche all’ingrosso).

Ai sensi del d.lgs. 504/1995, per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso (il termine concessionari deriva dalla vecchia normativa, vedi l’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 32/98).

Come anticipato sopra, dal punto di vista del commercio al dettaglio carburanti di cui alla LR n. 62/2018, afferente alla competenza comunale, la figura rilevante è chi, effettivamente, vende i carburanti al consumatore finale. Si può chiamare gestore o titolare, l’importante è che la pratica commerciale al SUAP la presenti chi vende al dettaglio i carburanti.

Se si tratta di distributore già esistente, la tendenza è quella di far presentare al gestore una comunicazione di subingresso anche se, nei fatti, non c’è un trasferimento d’azienda (il citato contratto tipo può autorizzare la deroga nel considerarlo tale). Tale soggetto è quello che deve dichiarare i requisiti morali per il commercio al dettaglio di carburanti: qualcosa deve pur presentare (molti SUAP non sanno che fare e dicono di presentare il subingresso).

Alcuni comuni considerano subingresso solo il vero proprio trasferimento d’azienda (come, infatti, si fa in tutte le fattispecie commerciali) per vendita o affitto d’azienda dell’intestatario delle autorizzazioni SUAP, mentre sottopongono a mera comunicazione l’avvio dell’attività del gestore comodatario. Vedi l’esempio di Alessandria: https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/distributori-di-carburante
Tuttavia, la tabella ex d.lgs. n. 222/2016, sezione I - 8. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE prevede la comunicazione di subingresso in entrambi i casi (vero trasferimento e affidamento in gestione)

Ecco, quando dicevo che la LR non è sintonizzata sulla realtà dei distributori mi riferivo al fatto che manca l’indicazione di una procedura per l’affidamento di gestione tramite comodato che, come già detto, è cosa diversa dal subingresso classico: non c’è trasferimento d’azienda. Pensa, invece, al caso dell’affidamento di reparto nel commercio in sede fissa, lì c’è la definizione di una procedura diversa dal subingresso.

Sulle abilitazioni ambientali e di sicurezza non c’è uniformità procedurale. In genere il CPI resta intestato al proprietario d’azienda e non volturato al mero gestore, così come l’AUA. A parere mio, relativamente all’AUA il gestore dell’impianto dovrebbe coincidere con il “gestore” definito dalla normativa ambientale quindi, l’AUA dovrebbe essere volturata. Vedi la definizione del DPR 59/2013: gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;