CGA Sicilia n. 640/2016:
…l’istituto del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10 bis L. n. 241 del 1990, ha finalità ed effetti diversi rispetto a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 3, L. n. 241 del 1990. In primo luogo va rilevato che il preavviso di rigetto trova applicazione con riferimento alle istanze di parte che avviano un procedimento volto all’adozione di un provvedimento mentre l’articolo 19, comma 3, è destinato ad operare solo con riferimento alle attività indicate in materia di SCIA poiché la presentazione di tali atti non è assimilabile ad un’istanza di parte ma è solo rivolta a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente consentita dalla legge (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112 e Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2010, n. 4280).
Inoltre, l’ambito di applicazione dell’art. 19, comma 3, cit. appare evidentemente più ristretto di quello previsto dall’art. 10 bis L. n. 241 del 1990, essendo limitato esclusivamente alla conformazione dell’attività del privato alle prescrizioni normative mentre l’art. 10 bis inerisce a qualsiasi motivo ostativo (anche di fatto) all’accoglimento della domanda.
Nell’art. 10 bis L. n. 241 del 1990, poi, l’amministrazione è tenuta esclusivamente ad indicare i motivi ostativi all’accoglimento mentre ai sensi dell’art. 19 L. n. 241 del 1990 l’amministrazione deve indicare al privato anche le misure necessarie per assicurare la prosecuzione dell’attività…