Iniziativa natalizia: parere inquadramento e normativa Covid-19

Buongiorno,

nel mio paese stiamo organizzando un’iniziativa natalizia che prevede le seguenti attività (senza alcuna struttura per lo stazionamento del pubblico):

  • somministrazione temporanea di alimenti e bevande
  • vendita di oggetti prodotti da un gruppo di volontari
  • casetta con Babbo Natale, per foto con bambini (nel rispetto del distanziamento e delle misura anti contagio)
  • presenza di personaggi dei film di animazione e loro scenografie / allestimenti non accessibili al pubblico (castello delle fiabe, etc.)
    per cui si chiede se sia corretto considerare l’iniziativa quale manifestazione popolare / locale, soggetta alla licenza di cui all’art. 68-69 T.u.l.p.s.

In riferimento alla normativa Covid-19, si chiede se sia corretto applicare le linee guida relative a “Sagre e fiere locali” (considerando la manifestazione quale sagra, senza attività di pubblico spettacolo) oltre a quelle relative alla ristorazione.
Inoltre, nel caso di passaggio della regione in zona gialla, si chiede se l’iniziativa (sagra) può svolgersi.

Grazie

Per la chiave di lettura sull’applicabilità dell’abilitazione ex artt. 68/69 vedi qua:


A parere mio è corretto orientarsi verso le linee guida delle sagre che, infatti, sono da intendersi per quegli eventi che non sono pubblico spettacolo in senso stretto e neppure fiera/mercato strettamente commerciale con i soli banchi tipo quelli del mercato settimanale.


Sulla zona gialla vedi l’attuale art. 7 del DL 52/21:

1. E’ consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Prassi vuole che fiere e sagre locali siano accomunate nell’amabito appllicativo dell’a rt. 7 citato. Vedi, infatti, la congiunta indicazione del successivo art. 9-bis