Irricevibilità scia per attività di somministazione alimenti e bevande

Buongiorno,
a seguito invio SCIA per attività di somministrazione all’interno di 20 plessi scolastici, il SUAP ha provveduto a dichiarare la SCIA irricevibile per carenza documentale, tra cui la Notifica sanitaria ai sensi Regolamento CE 852/04. Da qui, a seguito di ispezione, il Corpo Polizia Locale ha emesso verbali per mancanza di Scia, in quanto la stessa dichiarata irricevibile . La ditta ha avviato ricorso al TAR che ha rimandato al Consiglio di Stato, il quale ha sentenziato contro il Suap, rifacendosi all’art. 19 comma 3 secondo e terzo periodo L. 241/90, . Alla luce di quanto esposto volevo chiederLe: in mancanza di Notifica Sanitaria, la Scia poteva essere conformata, come stabilito dalla sentenza?
grazie

Provo a darti in breve la mia opinione.

Innanzitutto, è utile un chiarimento: non è possibile che la ditta abbia presentato ricorso al TAR (e successivamente al Consiglio di Stato) contro il verbale che era stato loro contestato dalla polizia locale per avere esercitato in mancanza di Scia. Verosimilmente il ricorso al tribunale amministrativo era contro il provvedimento Suap che dichiarava la Scia irricevibile.

E qui si entra nel punto dolente (a mio giudizio).

Se l’elemento rilevato dal Suap era la mera “carenza documentale” (tra cui la mancanza di notifica sanitaria), ritengo che astrattamente ogni carenza documentale dovrebbe essere sempre ritenuta conformabile tramite la (potenziale) presentazione postuma della documentazione carente.

Quindi, anziché dichiarare subito la Scia irricevibile, forse era preferibile procedere ai sensi del terzo comma, secondo e quarto periodo, dell’art. 19 della L. 241/90 [«Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime.»]. E con lo stesso atto motivato, trattandosi di carenza che poteva costituire pericolo per l’interesse pubblico in materia di salute, disporre la sospensione dell’attività fino alla conformazione della Scia.

La SCIA per somministrazione era valida ed efficace. Mancava la notifica sanitaria ovvero una delle due procedure necessarie. Magari, avrebbe potuto presentare la notifica prima dell’avvio effettivo. In ogni caso, la mancanza della notifica è punita dall’art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 193/2007.

Sarebbe da vedere nei dettagli. Mi pare strano che con i portali SUAP non sia venuta in automatico. Si sarebbe potuto procedere indicando che prima dell’avvio effettivo occorreva la presentazione della notifica pena l’applicazione delle sanzioni.

In genere, l’irricevibilità non è una cosa cattiva. Un attimo dopo averla ricevuta, il privato può presentare una nuova SCIA ricevibile si chiude il problema. Anche di fronte al giudice, si può dire che il privato avrebbe potuto rimediare alla cosa in un attimo ma non lo ha fatto. Non è un provvedimento negativo previa indagine sostanziale, è solo un modo per indicare al privato che la segnalazione non ha i canoni di ricevibilità formali (vedi mancanza di firma). Basta rifarla corretta

In punta di diritto, è vero che la conformazione riguarda i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività. Le carenze documentali sono un’altra cosa che portano, nel caso, a una sorta di soccorso istruttorio. Qui si può aprire una questione di lana capria. A maggior ragione sulla notifica sanitaria che non sarebbe neppure una SCIA ma una mera comunicazione. L’art. 19 si applica alla SCIA.

Ripeto, sarebbe da vedere nei dettagli

Se vuoi citare la sentenza del CdS…

Mi pare difficile scindere le due cose: considerare cioè da un lato la SCIA per somministrazione “valida ed efficace” e dall’altro sanzionare per la mancanza di notifica sanitaria.

Come noto, per le attività di somministrazione è prevista la c.d. “SCIA unica” e la notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Lo dicono chiaramente l’art. 19-bis della L. 241/90 e il punto 67 della tabella allegata al D.L.vo 222/16.

Uno dei requisiti per l’avvio dell’attività di somministrazione è il rispetto della normativa igienico-sanitaria e mi pare che la mancata notifica sanitaria allegata alla SCIA unica, oltre che una carenza documentale, configuri anche una carenza dei requisiti sanitari necessari per la validità della SCIA unica. Da qui il mio ragionamento in riferimento al caso in esame e alla applicazione dell’art. 19, comma 3.

Questo, ovviamente, a prescindere dalla contestazione della sanzione prevista dall’art. 6 del D.L.vo 193/07.

Buongiorno, ho fatto un po di confusione nel descrivere il ricorso, in effetti c’è stato una prima sentenza del TAR1793/2022 in cui si accoglie l’istanza cautelare,poi il Consiglio di Stato con sentenza 04341/2022 ha accolto istanza cautelare, infine il TAR con sentenza n. 02110/2023 si è adeguato a quanto affermato dal Consiglio di Stato in sede cautelare.
grazie per la riposta

Con il numero/anno che hai indicato ho trovato un paio di provvedimenti del Consiglio di Stato, ma entrambi sembrano relativi a tutt’altra cosa…
Per quanto riguarda i provvedimenti del TAR, sarebbe utile indicare anche la regione di riferimento.

La mia osservazione è sicuramente un’ipotesi limite ma non è peregrina. La SCIA unica è un modello procedurale che anche se non fosse stato inventano, non sarebbe cambiato nulla. Spetta sempre al privato scegliere la contestualità della presentazione delle procedure necessarie all’avvio EFFETTIVO. Quando c’è di mezzo il SUAP è, necessariamente, già così da prima del 2016 (Tizio può presentare una SCIA edilizia per modificare la sua bottega e, anche dopo, può presentare la SCIA di vicinato per ampliamento - Tizio può presentare una SCIA di pev. incendi e, anche dopo, la SCIA per avvio attività alberghiera sopra 25 posti letto).
Nel caso di specie, si potrebbe dire (da verificare anche in base alla LR) che la mancanza della notifica sanitaria non porta alla chiusura ma solo alla sanzione amministrativa. Magari, le condizioni igieniche sanitarie ci sono tutte e c’è il piano di autocontrollo, solo che Tizio si è dimenticato di notificare.
Aggiungo, che i portali SUAP dovrebbero fare in modo che di fronte a un’ipotesi del genere, saltasse fuori, comunque, una SCIA unica, ossia una SCIA per esercizio di somministrazione con contestuale notifica sanitaria. Anzi, c’è da chiedersi se già non fosse stato così di fronte al caso di cui trattasi.

Vediamo le sentenze con i numeri giusti

chiedo scusa per l’errata digitazione … sentenza Consiglio di Stato 04748/2022 e il TAR é per la regione Campania
grazie

Il punto fondamentale della sentenza TAR Campania – Napoli N. 2110/2023:

«(…) si profila fondata la censura con cui la ricorrente stigmatizza la violazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, sotto l’aspetto che non le sarebbe stato concesso un termine per provvedere alle necessarie integrazioni documentali pur nella prosecuzione dell’attività;

- infatti, è agevole osservare che, avendo nella specie l’amministrazione comunale formulato rilievi meramente formali – attinenti alla compilazione della modulistica, ad oneri di preventiva notifica e al versamento di diritti – ritenuti impeditivi del regolare svolgimento dell’attività, si rientra nell’ambito di applicazione dell’invocata disposizione di legge, nella parte in cui (secondo e terzo periodo) statuisce quanto segue: “Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.”. Il richiamato enunciato normativo esprime un principio di carattere generale, in base al quale l’autorità amministrativa, lungi dall’arroccarsi su posizioni puramente formalistiche, deve assumere nei confronti del privato una condotta ispirata a buona fede e collaborazione, cercando, in caso di irregolarità del tutto minori e marginali (essenzialmente di carattere formale e, dunque, facilmente emendabili), di indicare al medesimo le modalità per conformare a legge l’attività intrapresa senza interromperla: detto canone comportamentale, del resto, è compendiato anche nell’istituto del cd. soccorso istruttorio generale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, laddove prevede che il responsabile del procedimento possa tra l’altro richiedere “la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete” (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. II, 1° ottobre 2019 n. 2087; TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 24 aprile 2017 n. 147; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 5 aprile 2016 n. 1658);

- pertanto, non essendosi l’amministrazione comunale conformata alla regola di condotta sopra illustrata, invitando la società ricorrente a provvedere alle necessarie integrazioni documentali entro un termine non inferiore a trenta giorni, i gravati provvedimenti di irricevibilità delle SCIA devono qualificarsi illegittimi per violazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, con la conseguenza che vanno annullati con assorbimento delle censure meno invasive articolate nei restanti motivi di gravame;»


Mi sembra chiaro.

La sentenza nulla dice in merito alla carenza della notifica sanitaria… cosa ne pensa?

Il TAR, sulla base del ricorso presentato dalla parte interessata, giudica solo in ordine alla legittimità dei provvedimenti con cui la P.A. aveva dichiarato l’irricevibilità delle SCIA, e la giudica negativamente per le motivazioni sopra riportate.
Quello che doveva dire sulla mancanza della notifica sanitaria allegata alla SCIA, l’ha detto: rientrava tra le irregolarità che potevano essere emendate tramite il ricorso all’art. 19, comma 3.

E’ ovvio che il TAR non entra nel merito della violazione contestata dalla polizia locale, né suggerisce quali altre violazioni avrebbero potuto o dovuto essere contestate nel caso specifico: non gli compete.

E’ singolare che la cosa abbia preso questa piega. Come ho detto sopra, l’irricevibilità non è provvedimento negativo definitivo che arriva dopo attività istruttoria della PA competente. La SCIA è, nei fatti, una sorta di dichiarazione sostituiva complessa dove il privato, affermando di avere i requisiti per l’esercizio di quell’attività, ne comunica l’intenzione di avviarla (subito o indicando un termine successivo). Se la SCIA è carente dei necessari elementi di validità formale, la PA competente deve dichiararla inefficace (vedi mancanza della firma). In genere la PA, nella dichiarazione di inefficacia indica che non è entrata nel merito e che il privato può, fin da subito, presentare un’altra dichiarazione con le giuste formalità. La cosa è indolore e si risolve subito.

Non so cosa sia successo nel tuo caso ma il comune potrebbe dire che è stata la negligenza del privato (non ha letto la PEC recante l’irricevibilità?) a determinare questa situazione. Perché non ha ri-presentato la pratica formalmente corretta?

In questo post di qualche tempo fa, tento di dare una chiave di lettura: Scia e interruzione termini

buongiorno,
il punto è che la ditta dopo aver ricevuto l’irricevibilità, regolarmente notificata al domicilio elettronico della parte, non ha fatto nulla per regolarizzare la posizione amm.va e dopo circa 20 gg dalla irricevibilità, i vigili, a seguito di sopralluogo hanno accertato che esercitava l’attività in assenza di Scia; per tale motivo, hanno emesso verbali per 60,000 €, per venti plessi scolastici.
Cosicchè, la ditta, impugnando il provvedimento di irricevibilità, con il TAR favorevole, ha potuto ripristinare le SCIA, rese irricevibili, e di conseguenza chiedere l’ annullamento dei verbali emessi per mancanza di SCIA…

Saluti