Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)

  1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
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GLI ELEMENTI ESSENZIALI NON VANNO CONFUSI CON LA STRUTTURA FORMALE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO

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