Licenza art. 57 del TULPS

Buongiorno,
mi viene richiesta una licenza ex art 57 del TULPS per uno spettacolo pirotecnico durante un matrimonio in un agriturismo.
Ho dei dubbi sulle modalità di procedere, che mi appaiono diverse dall’organizzare uno spettacolo pirotecnico in luogo aperto al pubblico (sagre etc).
Rimane fermo l’obbligo di chiedere all’esecutore

  • licenza art. 101 del regolamento di esecuzione tulps
  • polizza assicurativa per spettacoli pirotecnici
  • nulla osta utilizzo area privata
  • autorizzazione prefettura al trasporto del materiale (se superiore a 25kg)
    Ho dei dubbi sulla sicurezza dell’area: come viene gestita questa? tramite sopralluoghi? o possono essere sufficienti le autodichiarazioni che vi sono nel deposito della pratica tramite impresainungiorno nella quale è stata allegata una semplice planimetria (senza indicazione delle distanze tra aerea di sparo e pubblico)? Vengono utilizzati fuochi di tipo F1 e F2.
    Nelle sagre e fiere vi sono anche dei piani di gestione delle emergenze…in questo caso è sufficiente il piano che dovrebbe avere il ristorante?
    Devono essere coinvolti altri enti prima del rilascio dell’autorizzaizone?
    Grazie!

anzi, a questo punto vi pongo anche la domanda se serve una licenza da parte ns. per un evento privato in luogo privato e/o per quella tipologia di fuochi, che da quanto apprendo dal sito della polizia di stato, sono vendibili a tutti i soggetti maggiorenni…

Vedi qua: Aggiunta attività negozio articoli per caccia e pesca
scarica i vari documenti citati, oltre a vedere i post.

Tendenzialemnte, gli F1 e F2 non sono sottoposti a licenza ex art. 57.

Fossero fuochi pericolosi, io autorizzerei comunque dato che sarebbe esercizio di attività professionale ancorché svolta in ambito privato.

come dice la giurisprudenza, gli spettacoli pirotecnici a scopo di svago costituiscono attività economica lecita, ancorché soggetta, per la sua intrinseca pericolosità, ad autorizzazioni preventive di pubblica sicurezza e a una serie di precauzioni nel suo concreto svolgimento. In particolare, l’accessione dei fuochi deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ai sensi dell’articolo 57 R.D. n. 773 del 1931 e deve essere effettuata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 101 R.D. n. 635 del 1940.