Buongiorno,
un chiarimento in merito alle locazioni turistiche imprenditoriali dal momento che, a causa delle notizie pubblicate a seguito della sentenza della Consulta, tra gli utenti si è creato parecchio scompiglio.
Dalla lettura della L.R. 61/2024 e smi, si evince che sono soggette a cambio di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettivo, entro l’01/07/2026, solo affittacamere, B&B, Cav e residenze d’epoca.
L’attività di locazione turistica, anche se svolta in forma imprenditoriale nojn è soggetta al cambio di destinazione d’uso e può continuare ad essere svolta in abitazioni che hanno destinazione d’uso residenziale.
E’ corretta come interpretazione?
Eventualmente, il Comune potrebbe stabilire con proprio atto che gli immobili destinati a locazioni turistiche imprenditoriali, debbano avere destinazione d’uso turistico ricettiva?
Grazie
Per avviare un’attività di locazione turistica imprenditoriale, è obbligatorio possedere una partita IVA, presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e ottenere un Codice CIN (Codice Identificativo Nazionale) [1][6]. Inoltre, gli immobili destinati a locazione turistica devono avere una specifica destinazione d’uso, ovvero quella di uso turistico-ricettivo, come stabilito dalla legge regionale (L.R. Toscana 61/2024, art. 41, comma 3)[2][3].
Questo riferimento non è corretto, l’art. 41, comma 3 tratta di strutture ricettive extalberghiere non di locazioni turistiche imprenditoriali.
sì è corretto. La locazione resta disciplinata, per queste aspetti più rilevanti, dalla normativa statale. La regione non si è addentrata fino questo punto nella disciplina della locazione. In relatà la cosa è sempre stata chiara: la quetsione della destinazione d’uso riguarda solo le strutture dell’art. 41 della LR 61/2024.
Buongiorno,
mi collego all’argomento.
l’obbligo di destinazione turistico ricettiva si intende retroattivo? In caso di risposta affermativa, quali tipi di strutture extra alberghiere coinvolge? Immagino solo le imprenditoriali.
Grazie
In Toscana il cambio d’uso è necessario solo per nuove attività o per eventuali future ristrutturazioni di immobili che abbiano già al loro interno tale attività. Mi spiego meglio. Un B&B già esistente e funzionante non deve procedere al cambio d’uso dell’immobile verso il turistico ricettivo, mentre dovrà farlo se in futuro l’immobile verrà ristrutturato con aumento o diminuzione di superficie (frazionamento e/o fusione) . Devono provvedere al cambio d’uso anche gli immobili nei quali si vuole aprire un NUOVO B&B. Gli altri possono continuare in deroga al nuovo T.U.Turismo
In realtà non è così. L’art. 144 riguarda tutti: sia gli esistenti che quelli che avviano l’attività in vigenza della LR.
Il concetto è affermato anche dalla sentenza 186/2025:
L’art. 144, comma 3, è censurato in quanto determinerebbe un’«irragionevole discriminazione» tra i proprietari che, alla data di entrata in vigore dell’art. 41, comma 3 (cioè, il 1° luglio 2026), «esercitavano le attività extra-alberghiere con destinazione d’uso residenziale […], che possono continuare a farlo», e «coloro i quali intendono per la prima volta avvalersi di tale facoltà in epoca successiva, ai quali è preclusa».
In realtà, l’art. 144, comma 3, non distingue affatto tra diverse categorie di proprietari, ma a tutti consente di mantenere la destinazione d’uso residenziale fino al 1° luglio 2026 e a tutti impone di passare alla destinazione turistico-ricettiva da tale data, qualora l’immobile avente le caratteristiche della civile abitazione sia utilizzato come struttura ricettiva extra-alberghiera. Si tratta di una norma che mira a consentire la definizione delle pratiche di mutamento di destinazione e, prima ancora, a lasciare ai proprietari un margine di tempo per valutare se procedere alla modifica di destinazione o rinunciare all’attività ricettiva extra-alberghiera imprenditoriale.
Una ulteriore domanda di precisazione:
Chi svolgeva (alla data di entrata in vigore della LR 61/2024) un’attività ricettiva extra alberghiera in forma NON imprenditoriale, è anch’esso obbligato al cambio della destinazione d’uso?
Sappiamo che adesso non si può più avviare questo tipo di attività in forma non imprenditoriale ma cosa succede a chi l’aveva avviata prima del 2025?
Se ho capito bene, riguardo al cambio di destinazione d’uso, questa è la situazione:
- NON obbligatorio per le locazioni turistiche (sia in forma imprenditoriale che no)
- obbligatorio per le strutture ricettive extra alberghiere svolte in forma imprenditoriale (dal 1 luglio 2026 per chi svolgeva già l’attività)
- NON obbligatorio per chi le esercitava in forma non imprenditoriale prima del 01/01/2025?
Grazie mille a chi potrà rispondere.