Buongiorno,
un chiarimento in merito alle locazioni turistiche imprenditoriali dal momento che, a causa delle notizie pubblicate a seguito della sentenza della Consulta, tra gli utenti si è creato parecchio scompiglio.
Dalla lettura della L.R. 61/2024 e smi, si evince che sono soggette a cambio di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettivo, entro l’01/07/2026, solo affittacamere, B&B, Cav e residenze d’epoca.
L’attività di locazione turistica, anche se svolta in forma imprenditoriale nojn è soggetta al cambio di destinazione d’uso e può continuare ad essere svolta in abitazioni che hanno destinazione d’uso residenziale.
E’ corretta come interpretazione?
Eventualmente, il Comune potrebbe stabilire con proprio atto che gli immobili destinati a locazioni turistiche imprenditoriali, debbano avere destinazione d’uso turistico ricettiva?
Grazie
Per avviare un’attività di locazione turistica imprenditoriale, è obbligatorio possedere una partita IVA, presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e ottenere un Codice CIN (Codice Identificativo Nazionale) [1][6]. Inoltre, gli immobili destinati a locazione turistica devono avere una specifica destinazione d’uso, ovvero quella di uso turistico-ricettivo, come stabilito dalla legge regionale (L.R. Toscana 61/2024, art. 41, comma 3)[2][3].
Questo riferimento non è corretto, l’art. 41, comma 3 tratta di strutture ricettive extalberghiere non di locazioni turistiche imprenditoriali.
sì è corretto. La locazione resta disciplinata, per queste aspetti più rilevanti, dalla normativa statale. La regione non si è addentrata fino questo punto nella disciplina della locazione. In relatà la cosa è sempre stata chiara: la quetsione della destinazione d’uso riguarda solo le strutture dell’art. 41 della LR 61/2024.