Locazioni turistiche imprenditoriali e destinazione d'uso

Buongiorno,
un chiarimento in merito alle locazioni turistiche imprenditoriali dal momento che, a causa delle notizie pubblicate a seguito della sentenza della Consulta, tra gli utenti si è creato parecchio scompiglio.
Dalla lettura della L.R. 61/2024 e smi, si evince che sono soggette a cambio di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettivo, entro l’01/07/2026, solo affittacamere, B&B, Cav e residenze d’epoca.
L’attività di locazione turistica, anche se svolta in forma imprenditoriale nojn è soggetta al cambio di destinazione d’uso e può continuare ad essere svolta in abitazioni che hanno destinazione d’uso residenziale.
E’ corretta come interpretazione?
Eventualmente, il Comune potrebbe stabilire con proprio atto che gli immobili destinati a locazioni turistiche imprenditoriali, debbano avere destinazione d’uso turistico ricettiva?
Grazie

Per avviare un’attività di locazione turistica imprenditoriale, è obbligatorio possedere una partita IVA, presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e ottenere un Codice CIN (Codice Identificativo Nazionale) [1][6]. Inoltre, gli immobili destinati a locazione turistica devono avere una specifica destinazione d’uso, ovvero quella di uso turistico-ricettivo, come stabilito dalla legge regionale (L.R. Toscana 61/2024, art. 41, comma 3)[2][3].

Questo riferimento non è corretto, l’art. 41, comma 3 tratta di strutture ricettive extalberghiere non di locazioni turistiche imprenditoriali.

sì è corretto. La locazione resta disciplinata, per queste aspetti più rilevanti, dalla normativa statale. La regione non si è addentrata fino questo punto nella disciplina della locazione. In relatà la cosa è sempre stata chiara: la quetsione della destinazione d’uso riguarda solo le strutture dell’art. 41 della LR 61/2024.

Buongiorno,
mi collego all’argomento.
l’obbligo di destinazione turistico ricettiva si intende retroattivo? In caso di risposta affermativa, quali tipi di strutture extra alberghiere coinvolge? Immagino solo le imprenditoriali.

Grazie

solo le imprenditoriali

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In Toscana il cambio d’uso è necessario solo per nuove attività o per eventuali future ristrutturazioni di immobili che abbiano già al loro interno tale attività. Mi spiego meglio. Un B&B già esistente e funzionante non deve procedere al cambio d’uso dell’immobile verso il turistico ricettivo, mentre dovrà farlo se in futuro l’immobile verrà ristrutturato con aumento o diminuzione di superficie (frazionamento e/o fusione) . Devono provvedere al cambio d’uso anche gli immobili nei quali si vuole aprire un NUOVO B&B. Gli altri possono continuare in deroga al nuovo T.U.Turismo

In realtà non è così. L’art. 144 riguarda tutti: sia gli esistenti che quelli che avviano l’attività in vigenza della LR.
Il concetto è affermato anche dalla sentenza 186/2025:
L’art. 144, comma 3, è censurato in quanto determinerebbe un’«irragionevole discriminazione» tra i proprietari che, alla data di entrata in vigore dell’art. 41, comma 3 (cioè, il 1° luglio 2026), «esercitavano le attività extra-alberghiere con destinazione d’uso residenziale […], che possono continuare a farlo», e «coloro i quali intendono per la prima volta avvalersi di tale facoltà in epoca successiva, ai quali è preclusa».
In realtà, l’art. 144, comma 3, non distingue affatto tra diverse categorie di proprietari, ma a tutti consente di mantenere la destinazione d’uso residenziale fino al 1° luglio 2026 e a tutti impone di passare alla destinazione turistico-ricettiva da tale data, qualora l’immobile avente le caratteristiche della civile abitazione sia utilizzato come struttura ricettiva extra-alberghiera. Si tratta di una norma che mira a consentire la definizione delle pratiche di mutamento di destinazione e, prima ancora, a lasciare ai proprietari un margine di tempo per valutare se procedere alla modifica di destinazione o rinunciare all’attività ricettiva extra-alberghiera imprenditoriale.

Una ulteriore domanda di precisazione:
Chi svolgeva (alla data di entrata in vigore della LR 61/2024) un’attività ricettiva extra alberghiera in forma NON imprenditoriale, è anch’esso obbligato al cambio della destinazione d’uso?
Sappiamo che adesso non si può più avviare questo tipo di attività in forma non imprenditoriale ma cosa succede a chi l’aveva avviata prima del 2025?
Se ho capito bene, riguardo al cambio di destinazione d’uso, questa è la situazione:

  • NON obbligatorio per le locazioni turistiche (sia in forma imprenditoriale che no)
  • obbligatorio per le strutture ricettive extra alberghiere svolte in forma imprenditoriale (dal 1 luglio 2026 per chi svolgeva già l’attività)
  • NON obbligatorio per chi le esercitava in forma non imprenditoriale prima del 01/01/2025?

Grazie mille a chi potrà rispondere.