LOMBARDIA - affitto cabina estetista in farmacia

Esiste una farmacia che ha anche l’attività di massaggi benessere in un piccolo locale al suo interno.
In quel piccolo locale una signora ha presentato affitto cabina estetista.

  1. si deve diniegare perché l’affitto di cabina estetista si può solo attivato se c’è già un’attività di estetista?
  2. se dovesse rifare la pratica e presentarne una come estetista, potrebbe farlo anche se i locali sono usati (penso sporadicamente) per massaggi ?

ringrazio

Affitto di Cabine Estetiche in Farmacie: Opportunità e Normative in Lombardia

CONTENUTO

In Lombardia, l’affitto di cabine estetiche all’interno delle farmacie rappresenta un’opportunità interessante per le estetiste che desiderano lavorare in un contesto sanitario. Un esempio concreto è la Farmacia Magnoni di Malnate (Varese), che offre in affitto una cabina medical beauty completamente attrezzata con macchinari specifici. Questo tipo di ambiente non solo garantisce un’ottima visibilità, ma permette anche di beneficiare di una clientela fidelizzata, grazie alla sinergia con l’attività farmaceutica.

Oltre a questa opportunità, esistono anche altre possibilità di affitto di spazi per attività estetiche in Lombardia. Ad esempio, a Lodi, è disponibile un centro estetico storico situato in Via Aldo Moro, noto per la sua clientela affezionata. Inoltre, ci sono locali di circa 50 m² in zone strategiche come il corso Genova, adatti per attività di estetica e parrucchiere.

È importante notare che, sebbene non esista una normativa specifica che regoli l’affitto di cabine estetiche in farmacia, è fondamentale rispettare le leggi vigenti in materia di salute e sicurezza. In particolare, il D.Lgs. 219/2006 disciplina l’uso di dispositivi medici, mentre la Legge 1/1990 stabilisce i requisiti professionali per gli estetisti, che devono possedere una qualifica specifica per esercitare la professione.

CONCLUSIONI

L’affitto di cabine estetiche in farmacie offre un’opportunità unica per le estetiste, ma è essenziale essere a conoscenza delle normative e dei requisiti professionali. La sinergia tra farmacia e attività estetica può rivelarsi vantaggiosa, ma è fondamentale operare nel rispetto delle leggi vigenti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere le dinamiche del settore estetico e le normative correlate è cruciale, soprattutto se si aspirano a ruoli che interagiscono con il mondo della salute e del benessere. La conoscenza delle leggi e delle opportunità di lavoro può rivelarsi un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro.

PAROLE CHIAVE

Affitto cabine estetiche, farmacia, Lombardia, estetista, normativa, D.Lgs. 219/2006, Legge 1/1990, opportunità lavorative.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.Lgs. 219/2006 - Normativa sui dispositivi medici.
  • Legge 1/1990 - Normativa sulle professioni non organizzate in ordini o collegi.

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Potete rispondere adeguatamente ? grazie

Per me vige la piena libertà di esercizio congiunto. Sotto la denominazione “affitto di poltrona / cabina” c’è un quid di difficile definizione. Il fatto che trovi la sua casistica più frequente fra estetista ed estetista o fra acconciatore e acconciatore, non significa che non possa essere preso a modello per moltissime altre ipotesi e in materie diverse (artigianato, commercio, industria, servizi, ecc.). Questo quid può essere declinato in tanti modi. Ogni modo è una delle tante fattispecie che sottendono il cd. co-working o esercizio congiunto. Il discorso sarebbe lungo ma è chiaro che dopo il d.lgs. n. 59/2010, il DL 201/2011 e il DL 1/2012, l’iniziativa economica è libera. Solo una legge può comprimerla e con una motivazione basata su motivi imperativo di interesse generale. Al di fuori di questo di questo assunto, la PA non può vietare in modo arbitrario un esercizio congiunto. Semmai, il problema potrebbe essere civilistico/privato ma è un aspetto che non riguarda il SUAP (mi riferisco alle al tipo di contratto). In conclusione, o ci sono di mezzo problemi legati alla tutela della salute pubblica oppure non vedo una norma da citare al fini di inibire un’attività del genere.

Vedi altri post del genere, qua ciato proprio una sentenza che riguarda farmacia ed esercizio estetico : Attività nella stessa superfice

Dite che non si può diniegare un esercizio congiunto.
Questo caso è FARMACIA + AFFITTO CABINA ESTETISTA.
Avevo letto in una risposta di Valenti di febbraio 2026 che l’affitto di cabina estetista doveva esserci solo se c’era un’estetista principale e questo è stato ripetuto anche dalla mia ATS.
Quindi la pratica giusta dovrebbe essere di ESTETISTA (e quindi FARMACIA + ESTETISTA) e non di affitto cabina estetista + farmacia ?
Mi chiedono URGENTEMENTE anche la normativa o pareri in merito !!

grazie mille