Lombardia: apertura attività pensione per cani su terreno agricolo

Buongiorno,

sono in difficoltà nel comprendere la casistica in oggetto.
Un aspirante imprenditore vorrebbe aprire un’attività di pensione per cani su terreno agricolo (in normativa Regione Lombardia)
I dubbi sono:

La pensione per cani è un’attività agricola o commerciale?

Se la pensione per cani è attività commerciale, è possibile edificare in zona agricola? Se non è possibile sarà necessario cambiare destinazione d’uso? E’ possibile cambiarla?

Se la pensione per cani è invece inquadrabile come attività agricola, l’aspirante imprenditore può edificare nel terreno agricolo senza effettivamente essere un imprenditore agricolo? Dalla normativa regionale mi sembra di intuire di no.

Sono un po’ confuso sulla situazione che mi sembra un po’ paradossale…e vorrei capire quale iter debba seguire l’imprenditore per poter aprire l’attività in zona agricola (se esiste/è possibile).

Grazie

Normalmente l’attività è svolta da imprenditori agricoli in quanto si tratta di allevamento (vedi decreto interministeriale del 20 aprile 2006 che ha inserito l’attività di allevamento canino tra quelle previste in ambito agricolo).
Tuttavia la Corte di cassazione con la sentenza n. 7374 del 17 marzo 2020, ha stabilito che non sono imprenditori agricoli gli allevatori che gestiscono cani che non rientrano nel citato decreto.

Infine ricordo che l’articolo 2 della legge n. 349/1993 dispone che:
«1. L’attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto;
2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l’attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell’arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipo o per razze, con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»

L’attività di vendita se svolta da soggetto diverso dall’imprenditore agricolo rientra nel commercio.

Al di là della natura del soggetto, in area agricola può normalmente edificare solo un imprenditore agricolo, fatte salve eventuali deroghe previste danne NTA del PGT.

Continuo a nutrire qualche perplessità. Nel R.r. 2/2017, nel quale suppongo si possa annoverare l’attività in oggetto, non rilevo riferimenti in relazione all’attività da inquadrare come attività agricola.

Ti ringrazio comunque per la risposta che mi ha consentito di arricchire il corredo informativo per vietare l’edificazione sul terreno agricolo.

Rimane il paradosso che l’imprenditore pare non riesca ad ottenere il requisito di imprenditore agricolo poiché gli viene comunicato che l’attività che intende intraprendere è commerciale.

Grazie

Non si tratta di allevamento ma “pensione per cani” ,interessa anche a me