Diciamo che non è vietato a prescindere. Vige ik Reg. CE 852/04 ed eventuali regolamenti di igiene comunali anche se questi devono essere visti come mere linee guida. Quello che conta è il Reg. CE 852/04 e il piano di autocontrollo. Secondo il Reg. CE 852/04, spetta all’operatore dimostrare con metodo scientifico, il rispetto dei principi previsti dalle norme citate. Il Reg. CE parla di principi e non reca disposizioni specifiche. Anche un tecnico che fa anche i piani di autocontrollo saprà verificare sul luogo le condizioni di esercizio. Poi contano anche le pressi locali della ASL.
Da un punto di vista commerciale, entro certi limiti può essere tollerato ma , in teoria, è superficie di vendita e, come tale, dovrebbe essere trattata. Questo al netto di eventuali reg. comunali che contemplino la questione. In teoria la sup. di vendita è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
Sulle questione condominiali non entro, quelle sono dinamiche civilistiche che non interessano direttamente il SUAP / Ufficio commercio