Manifestazioni in cui non è richiesta la SCIA e l'agibilità

Buongiorno, scusatemi ho un dubbio.
Per una esibizione fatta in una piazzetta, senza scopo di lucro, organizzata dall’associazione X, con il gruppo musicale che suona su una pedana, senza strutture, fino a 200 persone necessita di autorizzazioni artt. 80 e 68 o non si configura come pubblico spettacolo?
In genere io chiedo una certificazione di idoneità statica della pedana e dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonchè, ove necessario, l’idoneità dei mezzi antincendio (tutt’al più mi faccio fare una relazione tecnica anche per la capienza).
Secondo voi agisco bene oppure necessita di autorizzazione o di SCIA condizionata ai sensi degli artt. 80 e 68 TULPS con le procedure, anche in materia acustica, previste dalle voci 78 e 79 della tabella A del D.lgs 222/2016. Occorre, inoltre, che sia allegato il piano di emergenza redatto secondo quanto previsto dalle linee guida allegate alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017.

Occorre, inoltre, che sia allegato il piano di emergenza redatto secondo quanto previsto dalle linee guida allegate alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017???

Art. 68
Le Sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 15/02/1970 e n. 142 del 15/12/1967 hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 del TULPS per lo svolgimento di manifestazioni prive di scopo di lucro.

Art. 80
Non esiste una risposta univoca… devi valutare il caso specifico.
Devi verificare se è applicabile di fatto il Decreto ministeriale 19/08/1996. O se non si applica (in particolare vedi Allegato 1 Titolo IX). Una piazzetta potrebbe configurare un luogo delimitato…

Per le manifestazioni in i luoghi all’aperto di fatto è sempre prevista la redazione della documentazione da Safety & Security (vedi Circolare del Ministero dell’interno del 18-07-2018, n. 11001/1/110/(10)).
In Lombardia inoltre con la Deliberazione della Giunta regionale 07/10/2014, n. 10/2453 sono stati introdotti una serie di obblighi in materia di assistenza sanitaria.

Ovviamente poi devono esser depositati i certificati di collaudo, coretto montaggio, le dichiarazioni di conformità,…

Sulla questione non sempre gli orientamenti sono univoci e costanti.
La sentenza della Corte Costituzionale 56/1970 si riferisce ai luoghi “aperti al pubblico”, vale a dire luoghi ubicati in spazi privati ai quali è possibile accedere a determinate condizioni o in determinati momenti, come nel caso di esercizi pubblici di somministrazione.
Ove l’area sia invece classificata come luogo “pubblico”, ad esempio una pubblica piazza, dovrebbe vigere ancora il regime dell’art. 68 TULPS: sul punto possono certamente esistere differenti vedute della dottrina, ma non risultano modifiche della norma.
Questa, tra l’altro, è l’indicazione espressa dal modello organizzativo “SUAP&Impresa” di Regione Lombardia.

La sentenza di cui sopra, poi, si riferisce a trattenimenti “non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali”: anche su questo punto, non è detto che l’assenza dello “scopo di lucro” corrisponda sempre e comunque alla situazione descritta dalla sentenza.

vedi anche qua: