Massaggi in albergo

siamo in Toscana - Un albergo intende avviare al suo interno anche l’attività di centro benessere… è consentito ai sensi art. 18 l.r. 86/16 - comma 2 bis “è altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazioni di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore”.
Mi dicono che l’attività prevista in realtà sarà esclusivamente quella del massaggio e verrà svolta da diverse figure professionali che si alterneranno (non estetista). Cosa devo far presentare al Suap?

Faccio premessa

PRIMA:
Negli alberghi sono consentite…

l’attività di cent ro benessere, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.

ATTUALMENTE

(comma a sé stante) E’ altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore


In effetti, la disposizione della prima versione della legge era fin troppo generica. Centro benessere è un’espressione che sfugge alla formalità legale, può avere un significato molteplice. Ciò è confermato dall’espressione al plurale delle “normative di settore”

In tutta la LR 28/2004 (attività estetica) non è presente la parola “benessere” né l’espressione “cura del corpo”. L’indicazione faceva pensare più alle discipline del benessere.

Con la modifica non è che poi le cose sono variate molto. Diciamo il centro benessere può comprendere, sì l’attività estetica, ma anche altre tipologie: discipline del benessere - attività motorie, ecc.

Sull’attività estetica vedi il DPGR 47R/2007 - art. 1, comma 3

Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre:
a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali;
b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.


Tornando al tuo caso. Se fosse attività estetica, al netto del comma 2-ter dello stesso art. 18, sarebbe necessaria una SCIA con indicazione di un RT. Se fosse attività del benessere NON sarebbero previste procedure abilitative. Se fosse palestra, sarebbe prevista una SCIA con indicazione del RT e di tutte le altre condizioni previste dalla normativa regionale.

Non bisogna fare il processo alle intenzioni ma è molto facile che nascano problemi (questo a prescindere dall’albergo) sul fatto di considerare il massaggio come attività estetica o del benessere. Su questo aspetto sono nati molti contenziosi (vedi centri massaggi orientali, ecc.). In conclusione, per le discipline del benessere non sono previste abilitazioni amminsitrative.

Dai un’occhiata anche qua: Inizio attività di naturopata-Toscana

Ok, per il momento hanno presentato al Suap variazione per l’albergo perchè in effetti una camera con bagno è stata soppressa per far spazio al camerino per massaggi…risponderò che prendo atto della variazione comunicata per riduzione della capacità ricettiva ed aggiunta del servizio di “centro benessere”, comunicando loro che se l’attività prevede attività di estetica come definita dalla l.r. 28/04 dovrà essere presentata la relativa scia prevista dalla normativa di settore…Può andare??
grazie mille

Direi di sì. Solo un controllo accurato (molto difficile da effettuare) potrebbe stabilire se si trattasse di attività estetica vera e propria ai sensi di legge.