Norma TAGLIA IDONEI introdotta con LEGGE 21.06.2023 N.74 e modificata con LEGGE 10.08.2023 N. 112 di conversione del D.L. 75/2023 (APPROVAZIONE DEL 03.08.2023) IN VIGORE DAL 17.08.2023

modifiche al tupi (nuova proposta emendativa di Roberto Pella) circa taglia idonei, 26 07 2023:
Proposta emendativa 28.053. nuova formulazione nelle Commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26.07.2023
Decreto Legge 75/2023

MINI ENTI CONCORSI SBLOCCATI italia oggi 28072023.page10.pdf (127,1 KB)

31-7-2023: approvazione con fiducia del ddl di conversione decreto assunzioni 2 (D.L. 75/2023) alla Camera (A.C.1239-A):
Comunico il risultato della votazione sull’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame nel testo delle Commissioni comprensivo dell’errata corrige, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Presenti: ………………… 295

Votanti: …………………. 292

Astenuti: …………………… 3

Maggioranza: …………… 147

Hanno risposto : ………. 193

Hanno risposto no: ……… 99

La Camera approva.

il testo del ddl contiene l’IRRETROATTIVITA’ DELLE DISPOSIZIONI TAGLIA IDONEI:
IRRETROATTIVITA' della taglia idonei x ddl conversione dl 75 2023

un po’ di sintesi (finora…)

APPROVATO ALLA CAMERA, dove era stata posta la fiducia, IL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 75/2023 (al Senato è calendarizzato per i prossimi giorni), con modifiche alla taglia idonei.
Sciolti i due dubbi interpretativi principali rispetto al testo della legge 74/2023:
il calcolo del 20% riguardante coloro che per legge nelle graduatorie saranno idonei va effettuato sui posti a concorso (quindi rapporto di 1 idoneo ogni 5 vincitori);
le disposizioni dell’art 35 comma 5-ter del TUPI come modificato dalla nuova legge (in tema di taglia idonei) si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. stesso (previsione incorporata nella legge quindi).
ESCLUSIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA TAGLIA IDONEI:
concorsi banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3 (ovvero personale di pubblico impiego non privatizzato…)
Inoltre…
procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni appena dette.
SCORRIMENTO DI GRADUATORIA:
In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo (20% calcolato sui posti messi a concorso)
ENTRATA IN VIGORE
Anche la legge di conversione del d.l. 75/2023 (assunzioni 2) entrerà in vigore (esattamente come la L. 74/2023 che ha convertito il d.l. assunzioni) il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

link per ddl conversione in legge della taglia idonei al Senato - voto finale giovedì 3 agosto mattina

1 Mi Piace

03-08-2023: approvazione con fiducia del ddl di conversione decreto assunzioni 2 (D.L. 75/2023) al Senato (S.829):
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Presenti: …171………………

Votanti: ……170…………….

Astenuti: ……1………………

Maggioranza: ………85……

Hanno risposto : ……101….

Hanno risposto no: ……68…

Il Senato approva.

Rafforzamento PA e norma TAGLIA IDONEI (20%) nella conversione in legge (3/8/2023)

APPROFONDIMENTO

3 Mi Piace

La nota sintetica di Anci sul Decreto legge ‘Assunzioni bis’

image

1 Mi Piace

Gazzetta Ufficiale n.190 del 16.08.2023
LEGGE 10.08.2023 N. 112 DI CONVERSIONE DEL D.L. 75/2023
20230816_190.pdf (4,9 MB)

1 Mi Piace

TESTO COORDINATO DECRETO LEGGE 75/2023-LEGGE 112/2023
INCLUSA NORMA TAGLIA IDONEI (vedasi art. 28-ter che modifica l’art. 35, comma 5-ter TUPI)
testo-decreto-legge-75-del-22-giugno-2023-coordinato-con-legge-conversione-112-del-10-agosto-2023.pdf (493,2 KB)

Vi sottopongo un quesito.

Poniamo che uno sia iscritto a un concorso il cui bando, uscito a metà luglio, faceva riferimento alla precedente versione del “taglia idonei”; dato che la prima versione non è stata confermata, è corretto pensare che le assunzioni legate a tale bando, pubblicato prima della conversione in legge definitiva, debbano essere fatte secondo la disciplina della nuova taglia idonei? il concorso ancora non è stato svolto, si svolgerà tra qualche mese.
Per rendere piu’ realistico l’esempio poniamo pure che non sia indifferente il passaggio alla seconda versione della taglia idonei perchè in quest’ultima è cambiata la disciplina (es.il concorso era a tempo determinato e/o per personale tecnico amministrativo dell’Università).

Potete aiutarmi a risolvere il caso tenendo conto che:

  • la nuova taglia idonei è esplicitamente non retroattiva

  • non sempre l’abrogazione di una norma modificativa di un precedente testo di legge determina la reviviscenza dell’originaria disposizione ante modifica (intendasi in questo caso la disciplina anteriore a qualsiasi versione della taglia idonei). Ciò accade soltanto se vi è una disposizione espressa in tal senso

E’ possibile risolvere in qualche modo senza o in attesa di invocare un intervento governativo/legislativo?

Da ILPERSONALE.IT La conversione in legge del d.l. n. 75 del 22 giugno 2023 (legge 112/2023)

Aldigeri P. - 13/9/2023

Limitazione allo scorrimento delle graduatorie (articolo 1-bis del d.l. n. 44/2023)

Ricordiamo che l’art. 1 bis del d.l. n. 44/2023 aveva integrato l’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 con il comma 5-ter, prevedendo una disposizione che aveva creato un vero e proprio panico per le pubbliche amministrazioni e, in particolare, per i numerosi piccoli enti locali, che si sarebbero trovati a dover svolgere un concorso per ogni fabbisogno rilevato. Tale disposizione prevedeva, infatti, che si considerassero idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi e che, solo in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione potesse procedere allo scorrimento della graduatoria. Ciò significava, per esempio, che nel caso di un concorso per 5 posti, con 100 candidati che superavano le prove, si sarebbe ottenuta una graduatoria di 19 idonei, utilizzabile soltanto nei casi limitati di cui sopra e mai per nuove esigenze di personale.
La norma, totalmente illogica ed anti-economica, è stata rivisitata in sede di conversione del d.l. n. 75/2023, che – all’art. 28-ter, comma 1, lett. c) – sostituisce il quarto e il quinto periodo del nuovo citato comma 5-ter dell’art. 35 del d.lgs. n.165/2001, prevedendo, innanzitutto, che sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso (e non dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi, quindi nell’esempio di cui sopra si otterrebbe un solo idoneo), nonché l’inapplicabilità della norma per:

  • i concorsi banditi per il personale educativo e scolastico impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni;
  • le procedure concorsuali bandite dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità;
  • i concorsi banditi dai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
  • i concorsi banditi per assunzioni a tempo determinato (tale esclusione sembra essere in contraddizione con l’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che prevede che, per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, sottoscrivono contratti a tempo determinato solo con i vincitori e con gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato).

In tutti questi casi di inapplicabilità della norma “taglia idonei”, la graduatoria potrà essere utilizzata sia dall’ente titolare che da altri enti previo convenzionamento, nel corso di tutta la durata di vigenza della stessa (2 anni dall’approvazione). Soltanto negli enti in cui è applicabile il limite del 20% dei posti messi a concorso, permarrà la limitazione di utilizzo della graduatoria ai soli casi di rinuncia all’assunzione dei vincitori, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione. A tale proposito, nella nota dell’ANCI, si legge che: “Di conseguenza, per tutte le fattispecie individuate con le modifiche introdotte in sede di conversione, l’utilizzo delle graduatorie concorsuali non subisce limitazioni numeriche: sarà pertanto possibile utilizzarle, anche mediante convenzionamento tra enti, non solo in caso di rinuncia all’assunzione dei vincitori di concorso o in caso di dimissioni intervenute entro 6 mesi dall’assunzione, ma per tutte le esigenze assunzionali che si manifestano durante la vigenza delle graduatorie medesime”; l’interpretazione di ANCI, cioè, consentirebbe lo scorrimento della graduatoria non solo per le rinunce o dimissioni che avvengano sul posto del vincitore del concorso, ma anche per tutte le ulteriori esigenze assunzionali che si manifestano nel corso di vigenza della graduatoria stessa (es. dimissioni su altri posti dell’amministrazione).
Viene poi prevista una disposizione che demanda ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la possibilità di stabilire ulteriori modalità applicative di tale disposizione. In ogni caso, queste limitazioni e deroghe si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 75/2023 e quindi dal 17 agosto 2023. Per quanto riguarda i concorsi banditi dal 22 giugno al 17 agosto 2023 (ossia dalla data di entrata in vigore del d.l. fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione), sembrerebbe illogico che riteniamo che si applicasse la prima formulazione della norma, in particolare a tutti i casi che la seconda formulazione della norma sottrae alla limitazione di scorrimento delle graduatorie. Auspichiamo, tuttavia, chiarimenti in merito. Staremo a vedere se ci saranno diverse indicazioni su questo aspetto.

1 Mi Piace

https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=116678

avvisi relativi al periodo tra prima e seconda taglia idonei

avviso da bando emanato sotto la prima taglia idonei che fa pero’ “salve eventuali modifiche normative”…

Quindi è pacifico che per il personale tecnico amministrativo non si utilizza la taglia-idonei?