Norma TAGLIA IDONEI introdotta con LEGGE 21.06.2023 N.74 e modificata con LEGGE 10.08.2023 N. 112 di conversione del D.L. 75/2023 (APPROVAZIONE DEL 03.08.2023) IN VIGORE DAL 17.08.2023

TESTO COORDINATO DECRETO LEGGE 75/2023-LEGGE 112/2023
INCLUSA NORMA TAGLIA IDONEI (vedasi art. 28-ter che modifica l’art. 35, comma 5-ter TUPI)
testo-decreto-legge-75-del-22-giugno-2023-coordinato-con-legge-conversione-112-del-10-agosto-2023.pdf (493,2 KB)

Vi sottopongo un quesito.

Poniamo che uno sia iscritto a un concorso il cui bando, uscito a metà luglio, faceva riferimento alla precedente versione del “taglia idonei”; dato che la prima versione non è stata confermata, è corretto pensare che le assunzioni legate a tale bando, pubblicato prima della conversione in legge definitiva, debbano essere fatte secondo la disciplina della nuova taglia idonei? il concorso ancora non è stato svolto, si svolgerà tra qualche mese.
Per rendere piu’ realistico l’esempio poniamo pure che non sia indifferente il passaggio alla seconda versione della taglia idonei perchè in quest’ultima è cambiata la disciplina (es.il concorso era a tempo determinato e/o per personale tecnico amministrativo dell’Università).

Potete aiutarmi a risolvere il caso tenendo conto che:

  • la nuova taglia idonei è esplicitamente non retroattiva

  • non sempre l’abrogazione di una norma modificativa di un precedente testo di legge determina la reviviscenza dell’originaria disposizione ante modifica (intendasi in questo caso la disciplina anteriore a qualsiasi versione della taglia idonei). Ciò accade soltanto se vi è una disposizione espressa in tal senso

E’ possibile risolvere in qualche modo senza o in attesa di invocare un intervento governativo/legislativo?

Da ILPERSONALE.IT La conversione in legge del d.l. n. 75 del 22 giugno 2023 (legge 112/2023)

Aldigeri P. - 13/9/2023

Limitazione allo scorrimento delle graduatorie (articolo 1-bis del d.l. n. 44/2023)

Ricordiamo che l’art. 1 bis del d.l. n. 44/2023 aveva integrato l’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 con il comma 5-ter, prevedendo una disposizione che aveva creato un vero e proprio panico per le pubbliche amministrazioni e, in particolare, per i numerosi piccoli enti locali, che si sarebbero trovati a dover svolgere un concorso per ogni fabbisogno rilevato. Tale disposizione prevedeva, infatti, che si considerassero idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi e che, solo in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione potesse procedere allo scorrimento della graduatoria. Ciò significava, per esempio, che nel caso di un concorso per 5 posti, con 100 candidati che superavano le prove, si sarebbe ottenuta una graduatoria di 19 idonei, utilizzabile soltanto nei casi limitati di cui sopra e mai per nuove esigenze di personale.
La norma, totalmente illogica ed anti-economica, è stata rivisitata in sede di conversione del d.l. n. 75/2023, che – all’art. 28-ter, comma 1, lett. c) – sostituisce il quarto e il quinto periodo del nuovo citato comma 5-ter dell’art. 35 del d.lgs. n.165/2001, prevedendo, innanzitutto, che sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso (e non dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi, quindi nell’esempio di cui sopra si otterrebbe un solo idoneo), nonché l’inapplicabilità della norma per:

  • i concorsi banditi per il personale educativo e scolastico impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni;
  • le procedure concorsuali bandite dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità;
  • i concorsi banditi dai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
  • i concorsi banditi per assunzioni a tempo determinato (tale esclusione sembra essere in contraddizione con l’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che prevede che, per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, sottoscrivono contratti a tempo determinato solo con i vincitori e con gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato).

In tutti questi casi di inapplicabilità della norma “taglia idonei”, la graduatoria potrà essere utilizzata sia dall’ente titolare che da altri enti previo convenzionamento, nel corso di tutta la durata di vigenza della stessa (2 anni dall’approvazione). Soltanto negli enti in cui è applicabile il limite del 20% dei posti messi a concorso, permarrà la limitazione di utilizzo della graduatoria ai soli casi di rinuncia all’assunzione dei vincitori, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione. A tale proposito, nella nota dell’ANCI, si legge che: “Di conseguenza, per tutte le fattispecie individuate con le modifiche introdotte in sede di conversione, l’utilizzo delle graduatorie concorsuali non subisce limitazioni numeriche: sarà pertanto possibile utilizzarle, anche mediante convenzionamento tra enti, non solo in caso di rinuncia all’assunzione dei vincitori di concorso o in caso di dimissioni intervenute entro 6 mesi dall’assunzione, ma per tutte le esigenze assunzionali che si manifestano durante la vigenza delle graduatorie medesime”; l’interpretazione di ANCI, cioè, consentirebbe lo scorrimento della graduatoria non solo per le rinunce o dimissioni che avvengano sul posto del vincitore del concorso, ma anche per tutte le ulteriori esigenze assunzionali che si manifestano nel corso di vigenza della graduatoria stessa (es. dimissioni su altri posti dell’amministrazione).
Viene poi prevista una disposizione che demanda ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la possibilità di stabilire ulteriori modalità applicative di tale disposizione. In ogni caso, queste limitazioni e deroghe si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 75/2023 e quindi dal 17 agosto 2023. Per quanto riguarda i concorsi banditi dal 22 giugno al 17 agosto 2023 (ossia dalla data di entrata in vigore del d.l. fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione), sembrerebbe illogico che riteniamo che si applicasse la prima formulazione della norma, in particolare a tutti i casi che la seconda formulazione della norma sottrae alla limitazione di scorrimento delle graduatorie. Auspichiamo, tuttavia, chiarimenti in merito. Staremo a vedere se ci saranno diverse indicazioni su questo aspetto.

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https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=116678

avvisi relativi al periodo tra prima e seconda taglia idonei

avviso da bando emanato sotto la prima taglia idonei che fa pero’ “salve eventuali modifiche normative”…

Quindi è pacifico che per il personale tecnico amministrativo non si utilizza la taglia-idonei?

da quanto accumulato in questo post, piu’ svariati post presenti anche sul gruppo Concorsi Pa Chiarelli su Facebook, direi di sì…

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Buonasera, dato che c’è una grande diatriba sull’applicazione o meno della norma taglia Le pongo quattro quesiti:

  1. la norma taglia idonei viene applicata al concorso indetto a fine luglio dall’Agenzia delle Entrate)? ho visto il video del Prof. Chiarelli pubblicato il 3 o 4 agosto dove espressamente dice che non si applica. Tuttavia, il bando fa riferimento al tetto del 20%.
  2. se effettivamente ci sarà l’applicazione della predetta norma, l’eventuale graduatoria nazionale (che si spera si faccia) quanto durerà? sei mesi o due anni?
  3. sempre che si applichi questa norma, verrebbe intaccato anche chi è riserva?
  4. ai fini della riserva del 15%, il servizio civile nazionale è equiparato al servizio civile universale?
    In attesa di cortese riscontro, sono lieta di porgere distinti saluti
    Ida

Provo a rispondere, beninteso a titolo personale: l’intervento di chiunque altro è bene accetto.
1.Risultandomi che il bando è del 27 luglio, una qualche forma di taglia idonei deve applicarsi, non parendomi, anche se fosse,il concorso AdE poter rientare nelle esclusioni della versione attuale.
Nello specifico, per il principo del tempus regit actum, dovrebbe trattarsi della prima versione della taglia idonei a doversi applicare (20% sul numero di idonei), anche se ciò non è esente da problemi: sul punto c’è la modifica e abrogazione implicita portata dalla versione attuale (quella del 20% sui posti a bando) che, però, è stabilita da una legge che è espressamente non retroattiva.
Tra gli addetti ai lavori comunque non è mancato chi auspica l’applicazione della disciplina di maggior favore.
2.sul punto si ricerchino le soluzioni prospettate da Oliveri nell’archivio di https://leautonomie.it/
3.la riserva mi risulta operare su un piano diverso da quello che è il meccanismo taglia idonei (senza che si debba parlare di esclusione a priori)
4.attualmente (e solo attualmente?) per espressa risposta a domanda posta via mail a serviziocivile.it la equiparazione non c’è

Innanzitutto grazie per la celere risposta.
Quanto all’ equiparazione del Servizio civile nazionale con quello universale , il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale, nel richiamare il d.lgs n. 40 del 2017, ha espressamente dichiarato che il servizio civile si evolve in universale.
Da qui il mio dubbio, e di tanti altri.
Se vorrà avere un confronto sul punto saro ben lieta di leggerla.
Grazie, Ida

Davo un’occhiata al disegno di legge di bilancio 2024, non mi sembra sia stata approvata nessuna abrogazione e/o modifica del “taglia idonei” ne in riferimento alla L.74/2023 ne alla L.112/2023.
Tantomeno nessuna precisazione o eccezione per quello che riguarda il personale contrattualizzato universitario (tab).
Qualora mi sbagliassi (e lo spero vivamente) correggetemi pure.

mi sento di confermare

Scusi, non mi è chiaro come abbia agito ADE. Prendiamo l’esempio dell’Emilia Romagna dove scrivono “dopo l’ultimo posto di quelli banditi sono presenti n. 7 candidati con un punteggio pari o superiore a 21/30, gli idonei, calcolati nel limite del 20 per cento in base alla citata norma, sono n. 5”. In base a quale calcolo il 20% di 7 è 5? Grazie

Probabilmente in quei 5 sono conteggiati anche i pari merito con l’ultimo degli idonei non vincitori

Qui, per chi vuole, c’è una petizione per tentare di bloccare la “taglia idonei”.