attestato.pdf (996,5 KB)
Buongiorno
l’art. 3 della l.r. 13/2021 dispone che per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi.
Detti obblighi formativi non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge (28.07.2021), sono in possesso di attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del quadro regionale degli standard professionali (QRSP) di operatori tatuaggi e piercing.
L’art. 5 dell’allegato 1A) alla dgr XI/5796 del 21.12.2021, ribadisce, per l’operatore di tatuaggi, che sono esenti dai nuovi obblighi formativi, coloro i quali sono in possesso dell’attestato di competenza ed hanno acquisiti almeno le seguenti competenze in ambito igienico sanitario obbligatorie ai sensi della regolamentazione ministeriale:
- organizzare e mantenere l’ambiente di lavoro nel rispetto norme igieniche di sicurezza e salvaguardia aziendale;
- eseguire il tatuaggio estetico, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi.
Nel caso specifico un soggetto che aveva un esercizio di tatuaggi in altro comune, la cui attività è cessata qualche hanno fa, intende avviare una nuova attività nel ns. Comune. Lo stesso è in possesso dell’attestato di competenza che si allega.
Si chiede cortesemente un vs. parere sulla validità di detto attestato sulla base delle norme sopra richiamate.
Grazie