Obblighi formativi attività di tatuaggi (Regione Lombardia)

attestato.pdf (996,5 KB)
Buongiorno

l’art. 3 della l.r. 13/2021 dispone che per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi.

Detti obblighi formativi non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge (28.07.2021), sono in possesso di attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del quadro regionale degli standard professionali (QRSP) di operatori tatuaggi e piercing.

L’art. 5 dell’allegato 1A) alla dgr XI/5796 del 21.12.2021, ribadisce, per l’operatore di tatuaggi, che sono esenti dai nuovi obblighi formativi, coloro i quali sono in possesso dell’attestato di competenza ed hanno acquisiti almeno le seguenti competenze in ambito igienico sanitario obbligatorie ai sensi della regolamentazione ministeriale:

  • organizzare e mantenere l’ambiente di lavoro nel rispetto norme igieniche di sicurezza e salvaguardia aziendale;

- eseguire il tatuaggio estetico, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi.

Nel caso specifico un soggetto che aveva un esercizio di tatuaggi in altro comune, la cui attività è cessata qualche hanno fa, intende avviare una nuova attività nel ns. Comune. Lo stesso è in possesso dell’attestato di competenza che si allega.

Si chiede cortesemente un vs. parere sulla validità di detto attestato sulla base delle norme sopra richiamate.

Grazie

Ad uso di tutti i lettori.

Art. 3, comma 1, 3 e 4 della LR lombarda n. 13/2021

  1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi, uno per operatori di tatuaggio e uno per operatori di piercing, con l’obiettivo di fornire agli operatori adeguate competenze, in particolare, in materia di anatomia, fisiologia e patologia dell’apparato cutaneo, tecniche da utilizzare nella pratica del tatuaggio e del piercing e rischi connessi per la salute, nonché in relazione alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione, anche di patologie infettive e allergie, da osservare nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 1.

[…]

  1. Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, SONO IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI COMPETENZA REGIONALE AFFERENTE AL PROFILO PROFESSIONALE del quadro regionale degli standard professionali (QRSP) di operatore tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Lombardia e realizzati da enti accreditati alla formazione in Lombardia, oppure esercitano le attività di tatuaggio e piercing, secondo la normativa vigente.

  2. Ferma restando la disciplina dei corsi formativi per i soggetti che intendono esercitare le attività di cui alla presente legge, GLI OPERATORI CHE ESERCITANO L’ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING HANNO L’OBBLIGO DI FREQUENTARE CORSI DI AGGIORNAMENTO CON CADENZA TRIENNALE, secondo le modalità stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 12.


La LR fa salvi sia chi esercita l’attività alla data di entrata in vigore della LR sia chi è in possesso dell’attestato. Quindi, chi è in possesso dell’attestato, è esonerato a prescindere. L’attestato è un titolo professionale senza scadenza. Tale operatore se e quando riprende l’esercizio dell’attività, dovrà comunque sottoporsi comunque alla formazione triennale di aggiornamento.


Al punto 5 dell’allegato alla D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5796 sono declinate meglio le casistiche e direi che l’attesta allegato al post indica con chiarezza che sono state acquisite le tre comptenze richieste:

  • predisporre e gestire l’accoglienza del cliente

  • organizzare e mantenere l’ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche di sicurezza e di salvaguardia ambientale

  • operare (quindi fare tatu e piercing) nel rispetto della normativa…