Obbligo pubblicazione determinazioni e delibere

Domanda: posto l obbligo di pubblicazione di 15 giorni per delibere e determine su albo pretorio on line del comune, trascorso detto termine, permane l obbligo di poter prendere visione delle stesse nella sezione atti e trasparenza del sito??
In sostanza posso estrarre copia anche se la determina o delibera non e’ piu all albo pretorio e quindi il comune ha l obbligo di renderla accessibile, oppure non ha alcun obbligo e occorre fare una istanza di accesso agli atti?

Buonasera,

Occorre innanzitutto chiarire la distinzione tra:

  1. pubblicazione all’albo pretorio, con valore di pubblicità legale;

  2. pubblicazione al sito istituzionale, sez. “Amministrazione trasparente”, con funzione di pubblicità conoscitiva, alias trasparenza, ex d.lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza)

Sul punto, le Linee Guida n. 15/2014 del Garante privacy al punto «3.a. Albo pretorio online degli enti locali», affrontano:

  • sia la pubblicazione per “ragioni di trasparenza”, sul modello FOIA;

  • sia per ragioni di “efficacia legale” della pubblicazione, che si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati.

I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ex D.lgs. n.33/13, vanno ordinariamente pubblicati nei termini indicati dal citato decreto, osservando che l’art. 8, rubricato «Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione», detta le regole generali:

«i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis».

All’esito di un’istanza di accesso generalizzato, il cittadino può ottenere la documentazione, i dati e le informazioni che gli fanno comprendere la scelta amministrativa effettuata e che rappresentano la decisione dell’Amministrazione, con la conseguenza che in linea di massima con l’accesso generalizzato si potrà avere una documentazione che consente una conoscenza meno “profonda” rispetto all’accesso documentale, ex art. 22 della Legge n. 241/1990, ma più estesa a tutta l’attività amministrativa e alle decisioni sulla spesa pubblica.

Sul tema: https://www.moltocomuni.it/rubriche/amministrazione-digitale/pubblicazioni-on-line-degli-enti-locali-fra-obblighi-di-trasparenza-e-pubblicita-legale-e-tutela-della-privacy/

Per rispondere alla sua domanda, occorre, però, evidenziare che secondo la Commissione per l’accesso (parere reso ad un comune nella seduta del 17 settembre 2007), durante il periodo di affissione l’accesso può ritenersi soddisfatto dalla pubblicazione, “almeno per ciò che concerne la visione del documento”, ferma restando la possibilitá per il richiedente di estrarne copia.

“Spirati i termini di affissione del documento, secondo il regime previsto dalla L.241/90, il richiedente deve far constare il proprio interesse qualificato all’accesso”.

Spero di aver chiarito il dubbio

Simona

Buongiorno, l’art. 124 del TUEL fa riferimento alla pubblicazione delle delibere. qual è la regola che fa riferimento alla pubblicazione in albo pretorio delle determine? Grazie

La pubblicazione all’albo pretorio del Comune è prescritta dall’art. 124 del Testo Unico degli EELL per tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia ed essa non riguarda solo le deliberazioni degli organi di governo, consiglio e giunta comunale, ma comprende anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante (C.d.S., sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370).

1 Mi Piace

Salve, la pubblicazione su albo pretorio segue gli stessi criteri anche per un ente Regionale?
Attendo Vs.
Grazie.
Buona giornata

La normativa di riferimento, nel caso delle Regioni, vede l’obbligo di dotarsi di un Albo pretorio online da pubblicare sul proprio sito internet, a decorrere dal 1º gennaio 2011.

Pertanto, in base all’art. 32 c.1 della L. 69/2009, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale s’intende - oggi - assolta con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Buongiorno. Non ho bencapito l ultima precisazione.
Molti comuni da qualche mese non rendono piu accessibili gli storici di delibere e determine… Appena “terminato” il periodo di pubblicazione all albo.(ad esempio nella sezione archivi) E’ corretto che non si possa estrarne copia dopo i15 giorni imposti dalla legge?
C entra il diritto all oblio?

Terminato il periodo di pubblicazione puoi esercitare il diritto di accesso documentale o civico.

Leggi l’articolo che ho postato, che lo chiarisce bene
(https://www.moltocomuni.it/rubriche/amministrazione-digitale/pubblicazioni-on-line-degli-enti-locali-fra-obblighi-di-trasparenza-e-pubblicita-legale-e-tutela-della-privacy/).

Non si tratta di diritto all’oblio, ma piuttosto del trattamento dei dati (in particolare diffusione), trascorsi i 15 gg manca la base giurica, detta in parole povere.

Spero di avere chiarito.

Simona

1 Mi Piace

Buonasera,
anche alle ordinanze del sindaco è applicabile l’art. 124 del TUEL? Inoltre, ai fini della esecutività trova applicazione anche per queste l’art. 134?
Grazie