Sono domande che soli il servizio Urbanistica può soddisfare. Il governo del territorio è una competenza comunale (diciamo la competenza più importante) e in questo ambito, benché sulla base delle disposizioni di legge, il comune ha discrezionalità per dettagliare, ad esempio, sub-destinazioni specifiche in relazioni alle molteplici attività umane. La LR toscana 65/2014 indica le seguenti funzioni:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale e di servizio;
f) commerciale all’ingrosso e depositi;
g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Sta a al Comune inquadrare un’attività come la tua all’interno delle categorie dettagliandole e georeferenziandole. Aggiungo, che un conto è la compatibilità urbanistica (area omogenea che ammette una o alcune funzioni) e un conto è la funzione impressa al fabbricato.
Posso dirti che quasi sicuramente è prevista la compatibilità con la funzione agricola. Posso aggiungere che in area agricola difficilmente è ammissibile la funzione commerciale se non via marginale e strumentale.
Sui requisiti strutturali si va con l’abitabilità/agibilità del fabbricato in funzione dell’uso. Anche in questo caso non si può citare una norma ad hoc. Vedi, in via generale, la DGR toscana 211/2022