Salve,
mi inserisco nella discussione per chiedere se effettivamente in Toscana una pensione per gatti, individuata sui Portali STAR della Toscana con Codice 96.09.04 ( Servizi di cura degli animali da compagnia, ascritta alla sovracategoria Ateco 96.09 Altre attività di servizi per la persona nca ), debba effettivamente sottostare, in assenza di vigente e specifica normativa nazionale e regionale, a requisiti soggettivi quali quelli di “formazione professionale degli addetti”.
Da una (forse troppo superficiale) ricerca parrebbe allo scrivente che per una pensione di animali , intesa come servizio alla persona, e cioè il padrone dell’ animale di affezione, il DM 06/09/2023 non trovi applicazione; infatti il succitato decreto si applica a:
- agli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attivita’ sono soggetti all’obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)del decreto legislativo n. 134 del 2022;
- b) ai professionisti degli animali che si occupano di animali
identificati e registrati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere b) e
c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti
registrati o riconosciuti in BDN. "
Categorie che, magari prendo una cantonata, non hanno a che fare un il gestore/addetto di una pensione di animali di affezione.
In Toscana l’ unica norma applicabile relativa ad una professionalità parrebbe essere il dpgr 38r/2011 (regolamento di attuazione della L.R. 59/2009) che all’ art. 5 comma 2 recita :
Le strutture di cui all’articolo 13 della l.r. 59/2009 (Canili privati e pensioni per animali) sono dotate di un registro di carico e scarico aggiornato costantemente e assicurano l’assistenza di un medico veterinario in qualità di referente sanitario.
Che dite ?
Grazie e saluti