Pensione cani e gatti

Buongiorno, avrei come idea di aprire una piccola pensione per cani.
so già che i permessi li deve rilasciare il comune e asl, vorrei però sapere:

  1. quale categoria catastale devono essere i box n.4 totale di 35mq
  2. sono in possesso di un magazzino di 200mq in cat c2
  3. il comune può non dare la licenza? nemmeno io avessi i locali adatti?
    grazie a chiunque mi può dare una mano.

Come ho detto in altre occasioni, le toelettature e le pensioni per animali (più per prassi che per vera esigenza normativa), soggiacevano alla procedura abilitativa dell’art. 17 del vecchio reg. veterinario statale, ovvero il DPR 320/1954. In pratica, in un’ottica allargata, rappresentavano una c.d “stalla di sosta” dove l’animale riceve delle cure temporanee per il suo benessere. Il DPR 320/1954 è stato abrogato dal d.lgs. n. 136/2022. Allo stato attuale si è creato un vuoto normativo. Se si vede il d.lgs. n. 136/2022, possiamo notare l’art. 10 in merito agli obblighi dei “professionisti” degli animali, mancano, però, i decreti attuativi. Ne rilevo un paio ma non riguardano il caso di specie. Comunque senti la ASL sul DM 06/09/2023 in materia di formazione per gli operatori degli animali.

Per prassi si applica ancora una procedura di SCIA ma senti il SUAP del tuo comune. Vedi, ad esempio, quella delle Marche:

Detto questo, in genere la destinazione d’uso richiesta è quella agricola. Le categorie catastali sono una questione fiscale. La compatibilità edilizia/urbanistica è un’altra cosa. Spesso la categoria catastale segue quella edilizio-urbanistica ma non è detto. Il governo del territorio è un aspetto comunale. Sta al comune indicare “cosa” “dove” in base alla pianificazione urbanistica.

Non so se nella tua regione c’è della normativa ad hoc.

Vedi anche: Lombardia: apertura attività pensione per cani su terreno agricolo

Salve,
mi inserisco nella discussione per chiedere se effettivamente in Toscana una pensione per gatti, individuata sui Portali STAR della Toscana con Codice 96.09.04 ( Servizi di cura degli animali da compagnia, ascritta alla sovracategoria Ateco 96.09 Altre attività di servizi per la persona nca ), debba effettivamente sottostare, in assenza di vigente e specifica normativa nazionale e regionale, a requisiti soggettivi quali quelli di “formazione professionale degli addetti”.
Da una (forse troppo superficiale) ricerca parrebbe allo scrivente che per una pensione di animali , intesa come servizio alla persona, e cioè il padrone dell’ animale di affezione, il DM 06/09/2023 non trovi applicazione; infatti il succitato decreto si applica a:

  1. agli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attivita’ sono soggetti all’obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)del decreto legislativo n. 134 del 2022;
  2. b) ai professionisti degli animali che si occupano di animali
    identificati e registrati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere b) e
    c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti
    registrati o riconosciuti in BDN. "

Categorie che, magari prendo una cantonata, non hanno a che fare un il gestore/addetto di una pensione di animali di affezione.

In Toscana l’ unica norma applicabile relativa ad una professionalità parrebbe essere il dpgr 38r/2011 (regolamento di attuazione della L.R. 59/2009) che all’ art. 5 comma 2 recita :

Le strutture di cui all’articolo 13 della l.r. 59/2009 (Canili privati e pensioni per animali) sono dotate di un registro di carico e scarico aggiornato costantemente e assicurano l’assistenza di un medico veterinario in qualità di referente sanitario.

Che dite ?
Grazie e saluti

anche le pensioni con detenzione oltre 24 ore dovrebbero entrare nel raggio applicativo del d.lgs. n. 134/22 ma questo è un altro dioscorso. Noi stavamo parlando di procedure anbilitative aministrative.
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