Pertinenza esterna somministrazione

Buongiorno! Chi vuole somministrare in pertinenza esterna ha bisogno di qualche adempimento ulteriore o fa fede la notifica sanitaria di cui é già in possesso.
Grazie

Faccio sintesi generale

Decreto-legge n. 137 del 28/10/2020, art. 9-ter (come modificato dal DL n. 41 del 22/03/2021)

comma 2 – Per i bar/ristoranti, l’esonero dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico indicato all’art. 181, comma 1 del DL n. 34/2020 è esteso fino al 30/06/2021

comma 4 - A far data dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico oppure di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo, in deroga alle procedure SUAP (dando seguito al comma 2 all’art. 181 citato).

comma 5 - A far data dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.


Per altre cose bisogna vedere la legge regionale di riferimento. Per esempio, in Toscana, puoi trovare la seguente disposizione: Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l’utilizzo di un’area privata all’aperto o di un’area pubblica data in concessione, attigue all’esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti e delle norme in materia igienico-sanitaria.

Quindi, NIENTE SCIA per ampliamento attività.

A livello di notifica sanitaria ex Reg. CE 852/04 ti dico che non occorre. Non è una variazione dell’attività. SI tratta solo di un aumento della superficie ma non di una variazione tipologica.

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INCOLLO il nuovo comma 2 del Decreto-legge n. 137 del 28/10/2020, art. 9-ter - COME MODIFICATO DALLA LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 - IN VIGORE DAL 22/05/21

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Buongiorno,
un esercizio di somministrazione ha chiesto l’occupazione permanente di suolo pubblico di un area che non è attigua al locale stesso (si deve attraversare la strada). Leggendo la LR 62/18 si parla di adiacente o pertinente il locale, si può quindi respingere la richiesta senza incorrere in ricorsi!?
Grazie

la legge indica “intesa come adiacente o pertinente al locale” in ambito di definizione di superficie di somm.ne. È un concetto ragionevole che, però, va dettagliato a livello locale dandosi dei parametri oggettivi. Concetti come “adiacente” “attiguo” ecc. non sono definiti al centimetro, tutto è da vedere in base a ragionevolezza e con imparzialità (ci sono precedenti? se apro un precedente posso estenderlo ad altre situazioni?)