Piano di emergenza negli eventi

Vorrei chiedervi cortesemente delucidazioni sul piano di gestione delle emergenze nelle manifestazioni.

  • questo deve essere redatto in qualsiasi tipo di manifestazione, corretto? escluse soltanto le semplici riunioni in luogo pubblico…
  • può il Comune subordinare la fattibilità dell’evento al deposito di copia del piano redatto, seppure non vi siano regolamento comunali che dispongano l’obbligatorietà del deposito di copia del piano? o è soltanto onere dell’organizzatore redigerlo e possederlo durante la manifestazione?
    Grazie.

Tutto dipende dal tipo di evento. Dopo l’affermazione dei concetti sulle c.d. “safety e security” a seguito di fatti tragici, le PA hanno adottato prassi operative sulla base delle varie direttive ministeriali. Partimmo con la circolare 07/06/2017 e siamo arrivati alla direttiva del 18/07/2018: direttiva Min. Int. (capo gabinetto del Ministro Piantedosi) n. 11001/1/110(10) - modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche (sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017). Anche in questo caso è una DIRETTIVA inviata ad apparati statali.

Sono atti di cui bisogna tenere conto ma non sono fonti del diritto. Si legge nel preambolo della direttiva:

… sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell’applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale. All’esito di tali approfondimenti, si reputa, pertanto, opportuno impartire le seguenti indicazioni - che tengono luogo delle precedenti - intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell’ottica di un “APPROCCIO FLESSIBILE” alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento


In sintesi, siamo di fronte a una direttiva che detta indicazioni sottendendo un approccio flessibile. La PA competente, nel tuo caso il comune, valuterà come e quando applicare. Nelle ipotesi ricadenti nel campo applicativo dell’art. 80 TULPS, tutto può essere valutato in quel procedimento (specifiche prescrizioni legate all’autorizzazione). Per eventi non ricadenti nell’art. 80 TULPS, occorre vedere caso per caso in base anche alla ricorrenza. Astrattamente, è possibile legare la concessione temporanea del suolo pubblico alla condizione della presentazione di un piano di sicurezza.

Più cogente sarebbe la comunicazione ai sensi dell’accordo delle CU del 05/08/2014 sulla sicurezza sanitaria (come declinato da normativa regionale).

In ogni caso, meglio indicare in un atto a contenuto generale le condizioni di fattibilità dei vari eventi in base alla tipologia (soprattutto per quegli extra 80 tulps).

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